Sullo scioglimento dell’unione civile: prime pronunce.
- 8 Aprile 2019
- assegno mantenimento, divorzio, scioglimento, unione civile
Con ordinanza del 13 marzo 2019, il Tribunale di Pordenone ha affermato che, anche per ragioni di pari trattamento, ovvero secondo un’interpretazione dell’istituto costituzionalmente orientata, appare opportuno applicare alla richiesta di corresponsione di un assegno a seguito dello scioglimento dell’unione civile le medesime argomentazioni interpretative espresse dalle Sezioni Unite con la nota sentenza n. 18287/2018 in tema di assegno divorzile.
In altre parole, qualora tra le parti sussista uno squilibrio patrimoniale dovuto a scelte di vita assunte di comune accordo nel corso della convivenza che hanno penalizzato economicamente una delle parti, è giusto attribuire alla medesima un assegno che abbia natura “perequativa” ovvero che riequilibri le posizioni a seguito della fine della relazione e dello scioglimento della famiglia.
Nel caso posto all’esame del Tribunale, lo squilibrio veniva ricondotto alla scelta di una delle parti in causa, assunta di comune accordo con l’altra, di trasferire nel corso della stabile convivenza, intrapresa già prima dell’entrata in vigore della c.d. Legge Cirinnà, la propria residenza e la propria attività lavorativa nel luogo di residenza della propria compagna al fine di coltivare al meglio la relazione e trascorrere quanto più tempo possibile con la stessa.
Pertanto, avendo rinunciato ad un’attività lavorativa meglio remunerata privilegiando le esigenze familiari rispetto a quelle personali, la parte ha diritto ad un assegno perequativo da perdita di chance.
Ciò che va sottolineato, ad avviso della scrivente, è la valorizzazione ad opera del Giudice della convivenza antecedente alla celebrazione dell’unione civile.
Invero, il Giudice ha ritenuto di considerare, ai fini della decisione assunta, il periodo di convivenza intercorsa prima della legalizzazione del rapporto ritenendo che la stessa fosse, non solo nei suoi connotati costituitivi, assolutamente identica alle modalità di gestione dell’unione civile post celebrazione e che la coppia solo con la promulgazione della legge Cirinnà ha potuto “legalizzare” il proprio rapporto, non essendo possibile in epoca precedente contrarre in Italia tra loro una qualsiasi forma di “matrimonio” .
Di seguito il testo dell’ordinanza.
Avv. Marta De Santis
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Tribunale|Pordenone|Civile|Ordinanza 13 marzo 2019
TRIBUNALE DI PORDENONE
Verbale di tentativo di conciliazione nella procedura per scioglimento dell’unione civile
dalla coppia:
nata a Pordenone (PN) il (…) e residente in Pordenone – Via (…)
cittadinanza: italiana
codice fiscale: (…)
stato civile prima dell’attuale matrimonio: nubile
titolo di studio: laurea triennale
condizione: occupata
posizione professionale: dipendente a tempo indeterminato
rappresentata e difesa dagli avv.ti An.D’A. e Si.AL. con eletto domicilio presso l’avv.to
An.D’A.
contro
(…) nata a Mirano (VE) il (…) e residente in Pordenone – Via (…)
cittadinanza: italiana
codice fiscale: (…)
stato civile prima dell’attuale matrimonio: nubile
titolo di studio: diploma di scuola media superiore
condizione: occupata
posizione professionale: dipendente pubblico
rappresentata e difesa dall’avv.to Ma.PI.
unite civilmente in data 17 dicembre 2016 a Pordenone con atto trascritto nel registro degli
atti di matrimonio di quel Comune, anno 2016.
Regime patrimoniale: separazione dei beni.
Oggi, 13 marzo 2019, avanti al Presidente dott. Gaetano APPIERTO sono comparse le parti
personalmente assistite dalle rispettive procuratrici.
Il Presidente verifica che la riconciliazione non è praticabile.
All’esito, ritenuto che le parti allo stato non intendono pervenire ad un accordo, ritenuto del
tutto improprio e non applicabile, neppure per analogia, un provvedimento che autorizzi le
parti a vivere separate e sciolga la comunione delle unioniste (manca nella legge istitutiva
delle unioni civili il richiamo all’art. 2 L. 55/15), pur riservandosi eventuali approfondimenti
in sede istruttoria, rileva il giudicante:
– che appare opportuno applicare, anche per ragioni di pari trattamento, costituzionalmente
orientato, all’assegno a seguito dello scioglimento dell’unione civile le medesime
argomentazioni interpretative espresse dalle Sezioni Unite con la nota sentenza n.
18287/2018 in tema di assegno divorzile;
– che nel caso di specie è assolutamente pacifico lo squilibrio tra le condizioni economico-patrimoniali
delle parti. Sul punto basti richiamare le dichiarazioni dei redditi depositate e la
ricostruzione dei rispettivi patrimoni come lealmente tratteggiati dalle parti nel corso
dell’udienza;
– che tale squilibrio, per quanto in misura marginale, appare, allo stato, riconducibile a scelte
di vita assunte nel corso della relazione delle parti. A tale scopo ritiene il giudicante
valorizzare anche la fase di convivenza “di fatto” prima della celebrazione dell’unione civile.
Invero, detta fase pregressa non solo nei suoi connotati costituitivi è assolutamente identica
alle modalità di gestione dell’unione civile post celebrazione; quanto poi è opportuno
sottolineare che la coppia solo con la promulgazione della legge Cirinnà ha potuto
“legalizzare” il proprio rapporto, non essendo possibile in epoca precedente contrarre in
Italia tra loro una qualsiasi forma di “matrimonio”. Appare pertanto altamente verosimile
che nel corso della stabile convivenza delle parti in causa, con inizio già nell’autunno del
2013, siano state adottate dalla signora (…) decisioni in ordine al trasferimento della propria
residenza ed alla attività lavorativa dettate non solo dalla maggior comodità del posto di
lavoro rispetto ai luoghi di convivenza (Pordenone piuttosto che Mira), ma anche dalla
necessità di coltivare al meglio la relazione e trascorrere quanto più tempo possibile con la
propria compagna, non comprimendo il tempo libero con le ore necessarie per il
trasferimento da Pordenone a Venezia per almeno due volte al giorno. Deve, quindi,
ritenersi, in relazione a scelte riconducibili alla vita comune, che la signora abbia costituito
un nuovo proprio centro di interessi in Pordenone ed abbia rinunciato, per le ragioni sopra
esposte, ad una attività lavorativa leggermente meglio remunerata rispetto a quella attuale;
– che circa la quantificazione dell’assegno, non può ignorarsi che il rapporto tra le due
partner sia durato un quinquennio e che allo stato non sembrano emergere convincenti
elementi da giustificare una componente compensativa dell’assegno dovuto alla signora (…).
Sussiste senz’altro un effetto perequativo per perdita di chance. Se a tale elemento si
aggiungono anche gli effetti fiscali favorevoli per colei che sarà tenuta al versamento di un
assegno e sfavorevoli per chi lo riceve;
ritiene
il giudicante equo e proporzionale fissare in Euro 350,00 mensili l’importo provvisorio
dell’assegno posto a carico della signora (…) ed in favore della signora (..). L’assegno sarà
versato con decorrenza marz 2019, il giorno 27 di ogni mese ed in forma tracciabile, con
rivalutazione annuale automatica in base alle variazioni degli indici ISTAT se in aumento
(primo aggiornamento automatico marzo 2020).
Si segnala che il presente provvedimento provvisorio è adottato sul presupposto che la
signora (…) occupi ancora l’abitazione condivisa all’epoca della relazione. Il rilascio di detta
abitazione, con relativo arricchimento della signora (…) ed impoverimento della signora
(…), che dovrà procurarsi ed allestire un immobile residenziale, verosimilmente in
locazione, giustificherà l’immediata rimodulazione dell’assegno.
Convoca le parti per la fase contenziosa con allegata ordinanza.
Così deciso in Pordenone il 13 marzo 2019.
Depositata in Cancelleria il 13 marzo 2019.
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