Sul diritto a percepire l’assegno di mantenimento in caso di instaurazione di convivenza more uxorio da parte dell’avente diritto.
- 15 Febbraio 2019
- assegno, cassazione, divorzio, famiglia, mantenimento, separazione
Con la sentenza n. 32871 del 19 dicembre 2018, la Corte di Cassazione, sezione I° civile, ha affermato il seguente principio di diritto: “Anche in caso di separazione legale dei coniugi, e di formazione di un nuovo aggregato familiare di fatto ad opera del coniuge beneficiario dell’assegno di mantenimento, indipendentemente dalla “risoluzione del rapporto coniugale” (assai più che probabile) si opera una rottura tra il preesistente tenore e modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale ed il nuovo assetto fattuale avente rilievo costituzionale, in quanto espressamente cercato e voluto dal coniuge beneficiario della solidarietà (in questo caso, ancora) coniugale, con il conseguente riflesso incisivo dello stesso diritto alla contribuzione periodica, facendola venire definitivamente meno”.
La sentenza in esame, dopo un breve excursus sull’opera ermeneutica compiuta dalla giurisprudenza in materia, a partire dall’equiparazione tra nuove nozze e costituzione di una nuova famiglia di fatto ai fini dell’estinzione del diritto a percepire l’assegno di divorzio, richiama espressamente la precedente sentenza della Corte di Cassazione, sez. I° Civile, n. 16982/2018 secondo cui “in tema di separazione personale dei coniugi, la convivenza stabile e continuativa, intrapresa con altra persona, è suscettibile di comportare la cessazione o l’interruzione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento che grava sull’altro, dovendosi presumere che le disponibilità economiche di ciascuno dei conviventi “more uxorio” siano messe in comune nell’interesse del nuovo nucleo familiare; resta salva, peraltro, la facoltà del coniuge richiedente l’assegno di provare che la convivenza di fatto non influisce “in melius” sulle proprie condizioni economiche e che i propri redditi rimangono inadeguati” ; invero, la Corte precisa di dover ribadire tali conclusioni interpretative, alle quali, tuttavia, vanno poste le seguenti precisazioni:
– Il fondamento della cessazione dell’obbligo di contribuzione deve esser individuato, per quel che riguarda il divorzio ma anche la separazione personale, nel principio di autoresponsabilità, ossia nel compimento di una scelta consapevole e chiara, orgogliosamente manifestata con il compimento di fatti inequivoci, per aver dato luogo ad una unione personale stabile e continuativa, che si è sovrapposta con effetti di ordine diverso, al matrimonio, sciolto o meno che sia;
– ovviamente, in caso di instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, si è rescissa ogni connessione “con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale”, poiché la nuova comunità familiare (per quanto non basata sul vincolo coniugale) ha fatto venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, sicché il relativo diritto ne resta definitivamente escluso;
– ma anche in caso di separazione legale dei coniugi e di formazione di un nuovo aggregato familiare di fatto ad opera del coniuge beneficiario dell’assegno di mantenimento, indipendentemente dalla “risoluzione del rapporto coniugale” (per quanto il suo esito si renda assai probabile) si opera una rottura tra il preesistente “tenore e modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale” ed il nuovo assetto fattuale avente rilievo costituzionale, in quanto espressamente cercato e voluto dal coniuge beneficiario della solidarietà (in questo caso, ancora) coniugale;
– la ricerca, la scelta e il concreto perseguimento di un diverso assetto di vita familiare, da parte del coniuge che pur abbia conseguito il riconoscimento del diritto all’assegno di mantenimento, fa scaturire un riflesso incisivo dello stesso diritto alla contribuzione periodica, facendola venir meno;
– né si alleghi la possibilità che i coniugi non divorziati possano (astrattamente) tornare a ricomporre la propria vita a seguito di un (improbabile) ripensamento, poiché anche in un tal caso l’assegno non rivivrebbe, ma tornerebbe a operare il precedente assetto di vita caratterizzato dalla ripresa della convivenza, giammai tornerebbe a vivere il contributo che era stato a suo tempo (e prima della operata opzione verso una nuova dimensione di aggregativa di fatto) assegnato dal giudice.
A parere di chi scrive, la sentenza in commento sembrerebbe aver superato anche il limite costituito dalla prova che la nuova convivenza non abbia inciso in via migliorativa sulle condizioni economiche del beneficiario dell’assegno di mantenimento.
Il ricorso in Cassazione si basava infatti sull’assunto che la Corte d’Appello di Perugia avrebbe errato ad escludere l’assegno di mantenimento in ragione della prova di una convivenza more uxorio (priva del carattere della stabilità secondo la prospettazione della ricorrente) senza aver accertato e valutato se dalla nuova convivenza derivassero benefici economici idonei a giustificare la diminuzione dell’assegno o, addirittura, la sua revoca.
La ricorrente, chiedeva dunque che venisse riconfermato il principio di diritto secondo cui “il diritto all’assegno di mantenimento non può essere automaticamente negato per il fatto che il suo titolare abbia intrapreso una convivenza more uxorio, influendo tale convivenza solo sulla misura dell’assegno ove si dia la prova, da parte dell’onerato, che essa influisca in melius sulle condizioni economiche dell’avente diritto”.
Il rigetto integrale del ricorso da parte della Corte di Cassazione con l’affermazione del principio di diritto riportato all’inizio del presente articolo sembra definitivamente escludere che il coniuge separato possa continuare a beneficiare dell’assegno di mantenimento nel caso in cui abbia costituito un nuovo nucleo familiare, seppur di mero fatto, a prescindere dal fatto che la nuova situazione abbia migliorato o meno le condizioni economico – patrimoniali dell’avente diritto.
Avv. Marta De Santis
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