
Sul versamento dell’assegno di mantenimento periodico direttamente in favore del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente
- 28 Novembre 2021
- assegno mantenimento, cassazione, figlio maggiorenne, mantenimento
Si rammenta che il versamento dell’assegno di mantenimento da parte del genitore obbligato direttamente nelle mani del figlio maggiorenne è possibile solo ed esclusivamente in presenza di una decisione giudiziale in tal senso.
Invero, come ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9700 del 13 aprile 2021, “la determinazione dell’assegno di mantenimento dei figli, da parte del coniuge separato, risponde ad un superiore interesse di quelli, interesse che non è nella disponibilità delle parti”.
Pertanto, un accordo privato tra i genitori non può modificare la persona del creditore o del debitore come stabiliti in un provvedimento giurisdizionale già in vigore (ad esempio, sentenza di separazione o sentenza di divorzio o sentenza di modifica delle condizioni di separazione e/o divorzio).
Secondo gli ermellini, dunque, l’art. 337 septies comma 1 c.c. stabilisce che spetti unicamente al giudice disporre il pagamento di un assegno ai figli maggiorenni non indipendenti economicamente. Solo in seguito all’emissione di un simile provvedimento, il mantenimento può essere corrisposto direttamente all’avente diritto. Quindi, “il pagamento dell’assegno di mantenimento direttamente al figlio maggiorenne, invece che al genitore convivente, non è una facoltà dell’obbligato, ma può essere solo il frutto di una decisione giudiziaria”.
Cosa accade se il genitore obbligato al versamento (generalmente, il padre), di propria iniziativa, decida di versare l’assegno di mantenimento direttamente nelle mani del figlio divenuto nel frattempo maggiore di età?
Purtroppo, come nel caso esaminato dalla Suprema Corte ed oggetto della sentenza che ci occupa, il genitore obbligato, su iniziativa giudiziaria del creditore, ovvero del genitore individuato dal provvedimento giurisdizionale quale beneficiario del versamento periodico, potrà essere costretto a pagare una seconda volta le medesime somme già versate; a tal fine è sufficiente azionare il titolo esecutivo e notificare unitamente ad esso un atto di precetto.
Pertanto, si segnala la necessità di ricorrere nuovamente al Tribunale per chiedere la modifica del provvedimento in vigore qualora il genitore obbligato voglia avvalersi della facoltà del mantenimento diretto al figlio.
Tuttavia, su un piano strettamente processuale, è doveroso rappresentare che la domanda deve essere avanzata personalmente dal figlio avente diritto con un atto di intervento autonomo o adesivo nel processo che vede coinvolti i genitori.
Quanto sopra, a meno che non sia invece il figlio stesso a proporre un’autonoma azione nei confronti dei genitori per vedersi riconosciuto il diritto a percepire direttamente il mantenimento dovuto da entrambi.
Avv. Marta De Santis
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