LA TUTELA DELLA PERSONA E DELLA FAMIGLIA

Le questioni inerenti ai diritti della persona, della famiglia ed alla tutela dei minori costituiscono, nell’ambito del diritto civile, una delle aree ove maggiormente si incentra l’attività professionale dello Studio De Santis, che si avvale in questo campo delle competenze sviluppate in una decennale esperienza con particolare riferimento al momento della crisi coniugale e quindi in tema di separazioni, divorzi, provvedimenti riguardo ai figli, assegni di mantenimento e di divorzio, divisione del patrimonio familiare.

Lo Studio De Santis offre consulenze stragiudiziali, oltre che assistenza giudiziale avanti il Tribunale, anche attraverso la collaborazione di avvocati penalisti, particolarmente esperti del settore e di altri consulenti quali  interpreti, psicologi, mediatori familiari, investigatori, commercialisti e notai per le questioni di natura patrimoniale, fiscale e societaria.

Lo Studio si occupa anche dell’assistenza in materia di procedimenti per interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno innanzi il Giudice Tutelare, aiutando la parte ad individuare correttamente, sin dall’inizio, lo strumento migliore per la tutela personale e patrimoniale del soggetto beneficiario del provvedimento limitativo.

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Lo Studio Legale De Santis presta la sua assistenza specialistica per la materia delle separazioni e dei divorzi anche attraverso il nuovo istituto della negoziazione assistita.

Di seguito si forniscono delle brevi linee guida alle persone che approcciano per la prima volta la materia al mero fine di agevolarne la comprensione e di illustrare gli strumenti che hanno a disposizione per affrontare la delicata fase della crisi coniugale. 

La separazione personale ha la sua disciplina negli artt. 150 – 158 del Codice civile, nonché negli arti. 706 – 711 del Codice di procedura civile e ha come conseguenza la sospensione dei doveri reciproci dei coniugi (quali ad es: il dovere di coabitazione, il dovere di fedeltà e di collaborazione), eccezion fatta per quelli di assistenza e di reciproco rispetto, che permangono tra i coniugi nonostante l’intervenuta separazione.

La separazione personale determina, quale effetto più evidente ed immediato, la cessazione della convivenza dei coniugi; tuttavia, la semplice ripresa della convivenza, senza alcuna formalità particolare, fa cessare gli effetti della separazione ai sensi dell’art 157 cod. civ. senza la necessità di un ulteriore intervento da parte del Giudice. Per tale ragione, la separazione è considerata una sorta di limbo che consente ai coniugi di riconciliarsi, in caso di ripensamento, ovvero di sciogliere definitivamente il matrimonio con il divorzio, decorsi i termini di legge.

La separazione può essere di natura consensuale o giudiziale.

Nel primo caso, ai sensi dell’art 158 cod. civ., il Tribunale si limita ad omologare con decreto un accordo già raggiunto tra i coniugi sulle condizioni della separazione, previa verifica della loro rispondenza agli interessi dei minori nati dall’unione.

In altre parole, sono i coniugi, stessi che nell’atto di separazione consensuale dettano disposizioni sia per ciò che attiene agli aspetti patrimoniali, quali l’assegno di mantenimento e il diritto di abitazione nella casa coniugale, sia per quanto riguarda l’affidamento e la frequentazione dei figli minori, se vi sono. 

Nel secondo caso, che ricorre quando i coniugi non hanno raggiunto alcun accordo, il Tribunale pronuncia con sentenza la separazione dei coniugi e stabilisce le condizioni che i medesimi dovranno osservare per il futuro.

Da un punto di vista processuale, la separazione giudiziale introduce un procedimento contenzioso, più complesso e articolato rispetto al procedimento, più snello e veloce, della separazione consensuale. Quest’ultima, infatti, presenta aspetti delicati soltanto con riferimento alla tutela dei minori, in quanto, ai sensi dell’art. 158 c.c., il Giudice in sede di omologazione ha il potere di controllare e verificare la rispondenza delle disposizioni, contenute nell’atto di separazione, all’interesse dei figli minori; qualora il giudice vi ravvisi un contrasto, invita i coniugi ad apportare le modifiche più opportune e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare l’omologazione.

Pertanto, onde evitare di incorrere in errori o omissioni che potrebbero indurre il giudice a rifiutare l’omologazione dell’atto di separazione consensuale, che, si ricorda, non richiede l’assistenza obbligatoria dell’avvocato, è opportuno richiedere comunque una consulenza ad avvocati esperti della materia, che nella stesura del ricorso possano dare ai coniugi consigli adeguati ed un supporto tecnico qualificato. 

Le medesime considerazioni sopra svolte valgono con riferimento al giudizio di scioglimento (nel caso di matrimonio celebrato con rito civile) o cessazione degli effetti civili del matrimonio (nel caso di matrimonio celebrato con rito concordatario), comunemente chiamato divorzio, disciplinato dalla legge 898 del 1/12/1970.

In seguito all’entrata in vigore della legge 6/05/2015 n. 55 (c.d. “divorzio breve”) il divorzio può essere richiesto una volta che siano decorsi 6 mesi o 1 anno dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale a seconda che si tratti, rispettivamente, di separazione consensuale o di separazione giudiziale.

Anche il divorzio può essere di natura consensuale o giudiziale con la differenza, rispetto alla separazione, che viene sempre pronunciato con sentenza.

Con esso cessa definitivamente l’unione coniugale permanendo solo l’eventuale obbligo per il coniuge più abbiente di corrispondere un assegno divorzile in favore del coniuge economicamente più debole, fermi restando gli obblighi dei genitori nei confronti dei figli minori o, comunque, non economicamente autosufficienti. 

Sul punto, si segnala la “rivoluzionaria” sentenza della Corte di Cassazione, sez. I, n. 11504 del 10 maggio 2017, che ha abbandonato il tradizionale criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio per la determinazione del diritto alla corresponsione dell’assegno di divorzio, ancorando tale diritto alla mancanza di mezzi propri e/o all’impossibilità di procuraseli per ragioni oggettive. Data la complessità dell’argomento in esame, si rinvia agli approfondimenti contenuti nella sezione “casi di studio”, ove la sentenza viene esaminata, previo breve excursus storico, anche alla luce delle sue applicazioni concrete nei Tribunali di merito.

I provvedimenti adottati in sede di separazione e divorzio, sia consensuale che giudiziale, possono sempre essere modificati ad istanza di una o di entrambe le parti al mutare delle condizioni personali e patrimoniali di una delle due. 

Si sottolinea che il recente “decreto giustizia” (d.l. n. 132/2014, convertito nella l. n. 162/2014), finalizzato a dettare “misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile” ha introdotto nel nostro ordinamento l’istituto della negoziazione assistita, applicabile anche ai casi di separazione, divorzio e modifica delle condizioni di separazione e divorzio.

L’istituto consente ai coniugi di raggiungere e ratificare un accordo attraverso il patrocinio di due legali e senza dover ricorrere al Tribunale.

La procedura è applicabile, a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione del decreto, sia in assenza che in presenza di figli minori o di figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

Nel primo caso l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è sottoposto al vaglio del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale, se non ravvisa irregolarità, comunica il nullaosta agli avvocati.

Nel secondo caso, invece, il PM, cui l’accordo va trasmesso entro 10 giorni dalla sua conclusione, lo autorizza solo se lo stesso è rispondente all’interesse dei figli. Qualora, al contrario, il procuratore ritenga che l’accordo non corrisponda agli interessi della prole, lo trasmette, entro cinque giorni, al Presidente del Tribunale, il quale, nel termine massimo di trenta giorni, dispone la comparizione delle parti, provvedendo senza ritardo.

Una volta autorizzato, l’accordo, nel quale gli avvocati devono dare atto di aver esperito il tentativo di conciliazione tra le parti informandole della possibilità di ricorrere alla mediazione familiare, è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono gli analoghi procedimenti in materia. 

Infine, la Legge 162 del 2014 che ha convertito con modifiche il D. L. 132/2014 all’art. 12 ha introdotto la separazione, il divorzio e la modifica delle condizioni di separazione e divorzio davanti al Sindaco quale Ufficiale di Stato civile.

Dall’ 11 dicembre 2014 è quindi possibile separarsi, divorziare e concordare una modifica delle condizioni di separazione e divorzio già intervenute, davanti all’Ufficiale di Stato civile senza l’assistenza legale.

Tale ultima procedura è ammessa però soltanto in assenza di figli minori, maggiorenni incapaci ( cioè soggetti a tutela, curatela, amministrazione di sostegno) o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti e solo se l’accordo tra i coniugi non comporti trasferimenti patrimoniali. 

La sentenza di separazione e di divorzio o, nel caso di separazione consensuale, il decreto del Tribunale che omologa le condizioni di separazione concordate dai coniugi, nonché il verbale di negoziazione assistita, costituiscono titolo esecutivo sulla base del quale è possibile agire per il recupero forzoso del credito, ossia il coniuge che deve avere l’assegno di mantenimento, di divorzio, alimentare, ovvero il contributo al mantenimento dei figli conviventi,  può iniziare subito una procedura esecutiva nei confronti del coniuge obbligato, pignorando ad es. il conto corrente, gli immobili di cui sia proprietario, lo stipendio o la pensione.

Il coniuge avente diritto all’assegno può altresì ottenere, in caso di reiterate inadempienze, che il Giudice ordini al datore di lavoro o all’ente previdenziale di versare direttamente  la somma stabilita giudizialmente sostituendosi così al coniuge onerato.

In questa maniera il datore di lavoro o l’ente previdenziale dovranno togliere ogni mese dallo stipendio o dalla pensione la quota spettante al coniuge separato e versargliela secondo le modalità che questi riterrà opportune, mentre il coniuge obbligato (il marito) non potrà fare nulla per bloccare i pagamenti mensili stabiliti a titolo di mantenimento.

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La materia dell’affidamento dei figli è stata oggetto negli ultimi anni di una significativa riforma volta a garantire l’attuazione del principio di bigenitorialità e la parificazione dei figli nati fuori dal matrimonio (c.d. figli naturali) a quelli nati all’interno del matrimonio (c.d. figli legittimi).

Un primo passo in questa direzione era stato già compiuto dalla legge n. 54 del 8 febbraio 2006, che aveva introdotto gli artt. 155 bis – 155 sexies del codice civile all’interno del capo relativo alla separazione dei coniugi.

Successivamente, i citati articoli sono stati abrogati dal d. lgs. 154 del 28 dicembre 2013, che ha introdotto gli artt. 337 bis – 337 octies in un capo nuovo ed autonomo del codice civile denominato “esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio”.

L’innovazione della riforma, che ha in realtà una portata più ampia rispetto all’intera materia della filiazione e dei diritti e doveri della prole, si manifesta proprio nell’aver dettato una disciplina uniforme per tutte le coppie, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno contratto matrimonio; infatti, le citate norme sono state collocate al di fuori del capo relativo alla separazione dei coniugi e allo scioglimento del matrimonio.

I punti salienti della riforma, con riferimento alla materia che ci occupa in questa sede, possono essere riassunti come segue.

  1. Il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
  2. Per realizzare la finalità indicata al punto precedente (diritto alla bigenitorialità), il Giudice, in tutti i procedimenti che vedono coinvolti i figli ed avendo riguardo esclusivamente all’interesse morale e materiale degli stessi, valuta prioritariamente la possibilità di affidare la prole ad entrambi i genitori, determinando anche i tempi e i modi di permanenza presso ciascuno di essi e la misura del contributo al mantenimento (c.d. affidamento condiviso).
  3. Solo in via residuale, ovvero qualora l’affidamento ad uno dei genitori sia contrario all’interesse del minore in quanto pregiudizievole per il suo sviluppo psico – fisico, il Giudice può disporre l’affidamento esclusivo in favore dell’altro, facendo salvi comunque, ove possibile, i diritti del minore enunciati nel punto 1 (ad esempio disciplinando il diritto di visita periodico del genitore non affidatario). Si tratta naturalmente di una misura eccezionale, che potrà essere disposta in tutti quei casi in cui l’affidamento ad un solo genitore si presenti come l’unica soluzione possibile, tenuto conto delle condizioni oggettivamente difficili in cui versa l’altro, dei pessimi rapporti che corrono tra lui ed il figlio ovvero dell’elevato livello di conflittualità tra i genitori che renderebbe ingestibile una condivisione di responsabilità.
  4. In caso di affidamento condiviso, la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori; il Giudice può stabilire che le decisioni di ordinaria amministrazione vengano adottate separatamente da ciascuno dei genitori durante la permanenza della prole presso i medesimi, mentre per quanto concerne le decisioni su questioni di maggiore interesse (istruzione, educazione, salute, scelta della residenza) queste debbono essere adottate di comune accordo tenendo conto delle aspirazioni ed inclinazioni dei figli; in caso di insuperabile contrasto, la decisione è rimessa al Giudice.
  5. In caso di affidamento esclusivo, che, si ricorda, rappresenta oggi un’eccezione, l’esercizio della responsabilità genitoriale è di norma rimessa al genitore affidatario, ad eccezione delle decisioni di maggiore interesse per i figli per le quali si richiede comunque la previa concertazione tra i genitori. Il Giudice, valutando i singoli casi concreti, può comunque discostarsi da tale schema, ad esempio escludendo il genitore non affidatario da ogni decisione, anche da quelle di maggiore importanza (c.d. affido super esclusivo) ovvero indicando dettagliatamente quelle in cui il medesimo deve essere coinvolto.
  6. Ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; di norma, nel rispetto del principio di proporzionalità, viene stabilita la corresponsione di un assegno periodico in favore del genitore collocatario, ovvero del genitore con cui i figli vivono stabilmente. Tale assegno viene determinato tenendo conto di molteplici fattori tra cui le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita tenuto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza dei compiti domestici e di cura assunti dai medesimi.
  7. Viene meno la tradizionale distinzione di competenze tra Tribunale Ordinario e Tribunale dei Minorenni; tutti i procedimenti riguardanti la prole sono ora di competenza esclusiva del Tribunale Ordinario, ad eccezione di quelli relativi alla decadenza dalla responsabilità genitoriale e alla sospensione dalla responsabilità genitoriale a meno che la relativa domanda non venga proposta in pendenza di un giudizio di separazione, divorzio o di affidamento nel qual caso opera la vis attractiva del Tribunale Ordinario adito per primo (sul punto, tuttavia, si registrano pronunce discordanti da parte della Suprema Corte di Cassazione).

Chiariti i principi di diritto sostanziale che permeano la materia, occorre precisare che il regime di affidamento dei figli, la disciplina della frequentazione con il genitore non convivente stabilmente e la misura dell’assegno periodico per il contributo al mantenimento possono essere oggetto di un accordo tra i genitori che, in caso di separazione consensuale o divorzio congiunto, sarà parte integrante del relativo accordo, mentre in caso di scioglimento di una convivenza more uxorio sarà oggetto di un accordo che riguarda solo i figli, non sussistendo alcun obbligo reciproco tra i genitori a meno di quanto si andrà delineando in seguito alla recente riforma sulle coppie di fatto.

In entrambi i casi, l’accordo sarà valutato dal Giudice tenendo conto esclusivamente dell’interesse dei minori e, pertanto, nel caso di previsioni contrarie a tale interesse, morale o materiale, il Giudice potrà rifiutare la ratifica delle condizioni indicate.

Si ricorda che i provvedimenti inerenti la prole, a norma dell’art. 337 quinquies codice civile, possono essere modificati in qualunque momento su istanza di ciascuno dei due genitori da rivolgersi al Giudice competente.

Ciò posto, merita precisare a chi approccia la materia per la prima volta che la “raccomandazione” legislativa che i figli continuino ad avere con entrambi i genitori un rapporto equilibrato e continuativo non implica necessariamente che essi, dal momento della separazione in poi, dovranno vivere con entrambi i genitori, a giorni o settimane alterne, in ugual misura. Sarà il giudice che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, stabilirà tempi e modalità di permanenza dei figli presso ciascun genitore, tenendo comunque sempre ben presente che i figli hanno l’esigenza di una propria stabile collocazione: proprio per tale motivo, anche in base alla nuova nuova normativa, il giudice necessariamente dovrà indicare il genitore collocatario che dividerà con i figli, anche dopo la separazione, la casa adibita a residenza di famiglia.

In altre parole viene sempre individuato il genitore “di riferimento”, presso il quale dovranno vivere i figli, senza che ciò leda i principi e le regole comportamentali previste dall’affidamento condiviso.

Infatti, il principio della bigenitorialità delinea, per i coniugi che intendono separarsi, un semplice modello comportamentale nel loro rapporto con i figli: in questa diversa ottica, entrambi i genitori devono condividere le responsabilità educative verso i figli ed entrambi devono continuare ad essere un valido punto di riferimento, senza che alcuno prevarichi o escluda l’altro.

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L’art. 269 c.c, nel disciplinare l’istituto della dichiarazione giudiziale di paternità e maternità, così statuisce: “La paternità e la maternità possono essere giudizialmente dichiarate, nei casi in cui il riconoscimento è ammesso. La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo. La maternità è dimostrata provando la identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre. La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all’epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità“.

Nel nostro ordinamento, quindi, chi è nato fuori dal matrimonio e non è stato riconosciuto alla nascita da uno dei genitori, può promuovere un’azione davanti al Tribunale per ottenere una sentenza dichiarativa della filiazione, che ex art. 277 c.c., produce gli stessi effetti del riconoscimento.

L’articolo 38 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile così come modificato dalla L. 219/2012 attribuisce al Tribunale ordinario la competenza in materia di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità senza che rilevi la maggiore o minore età del figlio.

In tale ultimo caso, l’art. 273 c.c attribuisce la legittimazione ad agire alla persona che esercita la responsabilità genitoriale sul minore, che può essere la madre (o il padre) oppure al tutore: quest’ultimo però ha l’obbligo di chiedere l’autorizzazione al giudice tutelare prima di agire in giudizio.Inoltre l’azione è subordinata al consenso del figlio minore se questi ha compiuto i quattordici anni di età.

Tale azione è peraltro imprescrittibile e questo significa che può essere promossa in qualunque momento e anche dopo anni dalla nascita, visto che la legge non pone alcun limite di tempo per agire in giudizio.

In materia è da segnalare una importantissima sentenza della Corte Costituzionale, che ha segnato una svolta storica nel procedimento per la dichiarazione giudiziale di paternità: si tratta della sentenza n. 50 del 10 febbraio 2006, con la quale la Corte ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 274 c.c., che subordinava l’esercizio dell’azione di riconoscimento giudiziale al previo esperimento di una procedura di ammissibilità.

In altre parole, prima di iniziare la causa vera e propria nei confronti del padre o della madre naturale, l’interessato doveva con ricorso dare impulso ad un preventivo giudizio di delibazione, nel corso del quale, con indagine sommaria e segreta, il Tribunale doveva valutare e vagliare l’esistenza di indizi tali da far apparire giustificata l’azione (ad esempio occorreva dimostrare, anche con testimoni, l’esistenza di una relazione tra l’uomo e la donna da cui era verosimile che fosse nato il figlio naturale).

Tale giudizio si svolgeva in camera di consiglio e l’inchiesta sommaria doveva avere luogo senza alcuna pubblicità e doveva essere mantenuta segreta; avverso la decisione del tribunale di poteva reclamare in appello e avverso la decisione della Corte d’Appello si poteva ricorrere per cassazione e soltanto dopo questo iter procedurale, che poteva anche durare molti anni, l’interessato poteva procedere con l’azione vera e propria chiedendo di poter provare la paternità attraverso gli esami ematologici o sul DNA, prova che di fatto è l’unica che si chiede nel giudizio di merito.

Tutte queste lungaggini praticamente costringevano l’interessato ad una battaglia giudiziaria lunga e onerosa, e soltanto dopo anni riusciva ad avere una sentenza sulla paternità biologica.

Dopo l’intervento della Corte Costituzionale con la decisiva sentenza n. 50/2006, il processo per l’accertamento della paternità diventa tendenzialmente più rapido: si da all’ interessato la possibilità di azionare subito le sue pretese in sede di merito e di citare immediatamente in giudizio il presunto padre per vedersi riconosciuto lo status di figlio, attraverso il ricorso alla prova principe, l’esame sul DNA.

Dunque, oggi, come stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. I civile, sentenza n. 1279 del  22 gennaio 2014, non vi sono limitazioni  in ordine ai mezzi con i quali può essere provata la paternità; la prova può essere anche indiretta e indiziaria e può essere raggiunta attraverso una serie di elementi presuntivi che, valutati nel loro complesso e sulla base del canone dell’ id quod plerum accidit, risultino idonei – per la loro attendibilità e concludenza – a fornire la dimostrazione completa e rigorosa della paternità.

Vi è da aggiungere inoltre che l’intera materia della filiazione, oggetto del Titolo VII del Libro I cod. civ., ora rubricato “dello stato di figlio“, è stata profondamente riformata dal D. L.vo 28 dicembre 2013 n. 154 che ha eliminato ogni riferimento alla filiazione naturale e alla filiazione legittima nell’ottica di una completa equiparazione tra figli nati all’interno del matrimonio e figli nati al di fuori del matrimonio.

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Come noto, di fronte ad alcune circostanze riferite a condizioni di salute mentale e/o fisica limitative della capacità d’agire del soggetto, il legislatore ha previsto tre istituti  che hanno lo scopo di tutelare le persone non in grado di curare i propri interessi: tutela, curatela e amministrazione di sostegno.

I predetti istituti intervengono con un diverso grado di incisività nella sfera giuridica del soggetto destinatario e la scelta dell’uno o dell’altro dipende da una molteplicità di fattori tra cui il livello di gravità della menomazione psico-fisica da cui la persona è affetta.

Nell’impianto originario del codice civile erano previsti soltanto i due istituti della tutela e della curatela, mentre l’amministrazione di sostegno è stata introdotta dalla L. 6/2004, che ha inserito nel codice civile gli artt. 404 – 413.

Secondo l’originaria bipartizione, l’istituto dell’interdizione di cui all’art. 414 c.c. era previsto per i casi più gravi di incapacità (persona maggiore di età ovvero minore emancipato che si trovino in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi), mentre l’istituto dell’inabilitazione di cui all’art. 415 c.c. era rivolto alle persone con una residuale capacità di agire (maggiore di età infermo di mente lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all’interdizione, ovvero colui che per prodigalità o per abuso abituale di alcol o stupefacenti esponga sé o la famiglia a gravi pregiudizi economici, ovvero  sordomuto o cieco dalla nascita che non abbia ricevuto un’educazione sufficiente a provvedere a sé stesso).

La differenza sostanziale tra i due istituti risiede nel fatto che il tutore si sostituisce integralmente all’interdetto nel compimento di ogni atto di natura giuridica mentre il curatore assiste l’inabilitato nel compimento dei soli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione (salvo eccezioni disposte dal Giudice nella sentenza che pronunzia l’interdizione o l’inabilitazione)

L’istituto dell’amministrazione di sostegno, introdotto nel nostro ordinamento nel 2004, si è sovrapposto ai due istituti sopra esaminati determinandone una progressiva disapplicazione (soprattutto con riferimento all’inabilitazione) grazie all’ampia flessibilità prevista dal legislatore che lo rende adattabile alle più diverse situazioni, senza tuttavia privare il soggetto beneficiario della generale capacità di agire.

I presupposti del ricorso all’amministrazione di sostegno sono l’indebolimento delle facoltà intellettive che causino alterazione o anomalia psichica con caratteristiche di stabilità, l’infermità mentale di tipo temporaneo, l’infermità mentale di tipo abituale non grave al punto di rendere la persona completamente inidonea alla cura dei propri interessi.

A titolo esemplificativo, si può chiedere la nomina dell’Amministratore di sostegno nei seguenti casi:

  1. persone che non sappiano spendere bene le loro risorse e potrebbero essere facilmente raggirate;
  2. persone che vivano in condizioni di isolamento sociale e che abbiano necessità di essere curate o ricoverate impiegando le risorse economiche per il loro sostentamento;
  3. persone con sofferenza psichica o mentalmente fragili che abbiano bisogno di assistenza e aiuto nell’organizzazione della propria vita o nei processi decisionali anche quotidiani;
  4. persone con disturbi di personalità;
  5. alcolisti incapaci di gestire la loro dipendenza;
  6. anziani la cui menomazione fisica o psichica rappresenti un limite alla loro autonomia.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 25366/2006 ha chiarito che l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno deve essere individuato “con riguardo non già al diverso e meno intenso grado di infermità o di impossibilità ad attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa”.

La Corte, dunque, individua un criterio distintivo immediatamente riconoscibile in quanto prevede che l’interdizione, come istituto “incapacitante”, debba essere applicato unicamente nei casi in cui il soggetto sia viziato da abituale infermità di mente e quindi a lui sia inapplicabile qualunque altra misura protettiva; la scelta in favore dell’amministrazione di sostegno è infatti preferita non solo per la maggiore snellezza della procedura, ma anche per ragioni etico – sociali che suggeriscono di limitare il più possibile il ricorso a misure eccessivamente invasive della sfera della persona e dei suoi diritti fondamentali.

In particolare l’amministrazione di sostegno sarà preferibile in tutti quei casi in cui sia necessaria un’attività di tutela minima, in relazione, tra le altre cose, alla scarsa consistenza del patrimonio del soggetto debole, alla semplicità delle operazioni da svolgere, e all’attitudine del beneficiario a non porre in discussione i risultati dell’attività svolta nel suo interesse.

Pertanto, secondo la giurisprudenza consolidatasi in materia, il criterio che deve orientare il Giudice nella scelta tra interdizione e amministrazione di sostegno, si trova nei primi due commi dell’art. 410 c.c., che impongono all’amministratore di sostegno, da un lato, di tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario, dall’altro, di informare tempestivamente il beneficiario sugli atti da compiere, e il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. Ciò comporta un sistema continuo scambio tra i soggetti dell’amministrazione di sostegno – beneficiario, amministratore e Giudice tutelare – al fine di dirimere i contrasti eventualmente insorti.

Lo studio legale De Santis offre la propria consulenza ed assistenza in ogni fase del procedimento, dall’individuazione dell’Istituto più idoneo al caso concreto, alla presentazione dell’istanza e ad ogni successiva fase di interazione con le figure di riferimento necessaria a far sì che  la misura adottata sia costantemente adattata, modificata e rispondente alle mutevoli esigenze del destinatario e dei suoi familiari.

Si precisa in proposito che il procedimento in esame non necessita del patrocinio dell’Avvocato ben potendo essere intrapreso personalmente dal beneficiario, dai suoi familiari o affini, dal Pubblico Ministero o dal tutore o curatore. Tuttavia, le implicazioni e la delicatezza delle decisioni che vengono rimesse al Tribunale rendono consigliabile avvalersi di un esperto che possa dare un personale contributo basato sull’esperienza, onde evitare di doversi confrontare con provvedimenti diversi da quelli effettivamente necessari che spesso portano nelle famiglie un disagio maggiore di quello a cui si intendeva porre rimedio.

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