Sede

Via C. Fracassini 46, Roma

Telefono

+39 06 3265 2859

Email

info@martadesantis.com

  • Studio Legale
  • Persona e Famiglia
  • Successioni
  • Proprietà
  • Casi Di Studio
  • Professionisti
  • Contatti
  • Studio Legale
  • Persona e Famiglia
  • Successioni
  • Proprietà
  • Casi Di Studio
  • Professionisti
  • Contatti
Sulla divisione della casa familiare in comproprietà tra gli ex coniugi.

Sulla divisione della casa familiare in comproprietà tra gli ex coniugi.

  • 10 Gennaio 2019
  • casa, comproprietà, divorzio, famiglia, figli

Con l’Ordinanza n. 33069/2018, pubblicata il 20 dicembre 2018, la Corte di Cassazione, II° Sezione Civile, ha confermato il proprio consolidato orientamento affermando che l’assegnazione in godimento della casa familiare in favore dell’ex coniuge convivente con i figli non può essere considerata in occasione della divisione dell’immobile in comproprietà tra gli ex coniugi al fine di determinare il valore di mercato del bene, qualora l’immobile venga attribuito al coniuge titolare del diritto al godimento stesso.

Diversamente, si realizzerebbe una indebita locupletazione in favore del coniuge assegnatario dell’immobile, dato che questi, dopo la divisione, potrebbe alienare il bene a terzi senza alcun vincolo e per il prezzo integrale.

La questione nasce dal fatto che, come noto, un immobile occupato (in virtù di un contratto di locazione, di un diritto di usufrutto o di un provvedimento giudiziale che ne attribuisce il godimento al genitore convivente con i figli) subisce una notevole decurtazione del valore di mercato in ipotesi di vendita a terzi e ciò a causa della sua indisponibilità di fatto. L’acquirente, infatti, non avrà alcuna possibilità di disporre del bene sino alla scadenza del diritto dell’occupante ad abitarlo (scadenza diversa a seconda della natura del diritto).

Orbene, di tale decurtazione non può tenersi conto nell’ipotesi che la compravendita abbia luogo tra gli ex coniugi comproprietari del bene quando sia l’ex coniuge che vive già nell’immobile (in virtù di provvedimento giudiziale emesso in sede di separazione o di divorzio) ad acquistare la quota del 50% dell’altro e, pertanto, ricorrendo tale circostanza, il bene andrà stimato al valore di mercato senza alcuna decurtazione.

Quanto sopra deriva dal fatto che nella persona del coniuge affidatario o collocatario dei figli si riunisce il diritto di abitare nella casa familiare – che perciò si estingue automaticamente – e il diritto dominicale sull’intero immobile, che rimane privo di vincoli, sicché, dopo la divisione, il coniuge divenuto proprietario esclusivo del bene potrà venderlo a pieno prezzo di mercato.

Pertanto, in sede di valutazione economica del bene “casa familiare” nel giudizio di scioglimento della comunione, il diritto di abitazione conseguente al provvedimento di assegnazione non deve influire in alcun modo sulla determinazione del conguaglio dovuto all’altro coniuge.

Avv. Marta De Santis

0 Commenti

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Archivi
  • Maggio 2024
  • Gennaio 2023
  • Novembre 2021
  • Agosto 2021
  • Febbraio 2021
  • Maggio 2020
  • Aprile 2020
  • Ottobre 2019
  • Aprile 2019
  • Febbraio 2019
  • Gennaio 2019
  • Novembre 2018
  • Settembre 2018
  • Luglio 2018
  • Giugno 2018
Argomenti
adozione affidamento assegno assegno mantenimento casa cassazione contestazione convalida covid CURA ITALIA D.L. 18/2020 D.L. 28/2020 deposito telematico diritto di famiglia distanziamento sociale divorzio dpcm emergenza facebook famiglia figli figlio maggiorenne genitori indagini preliminari legittimità licenziamento mantenimento maternità surrogata matrimonio minorenni omosessuale PAS PEC processo da remoto processo penale processo telematico responsabilità responsabilità genitoriale sanzione separazione smaterializzazione del processo tribunale ordinario tribunale per i minorenni unioni civili virus

Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture

Previous thumb

Sul diritto a percepire l’assegno di mantenimento in caso di instaurazione di convivenza more uxorio da parte dell’avente diritto.

Scroll
MartaDeSantis.com

Benvenuti. MartaDeSantis.com è il sito ufficiale dell’ Avv. Marta De Santis. Sul sito sono disponibili tutte le informazioni necessarie a stabilire un primo contatto, con l’obiettivo di fornire una descrizione utile a conoscere meglio chi siamo e cosa facciamo. Non esiti a contattarci per ogni richiesta o informazione.

Vai ai Contatti ...
CASI DI STUDIO
  • L’assegno di divorzio – Il punto sulla giurisprudenza 23 Maggio 2024
  • Due madri, due genitori 30 Gennaio 2023
  • Sul versamento dell’assegno di mantenimento periodico direttamente in favore del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente 28 Novembre 2021
  • Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sull’assegno di divorzio 19 Agosto 2021
Pagine Interne
  • Studio Legale
  • Persona e Famiglia
  • Successioni
  • Proprietà
  • Casi Di Studio
  • Professionisti
  • Contatti

@2016-2023 Studio Legale De Santis · Sede: Via C. Fracassini 46, Roma · Tel./Fax: +39 06 3265 2859 · Email: info@martadesantis.com