Sede

Via C. Fracassini 46, Roma

Telefono

+39 06 3265 2859

Email

info@martadesantis.com

  • Studio Legale
  • Persona e Famiglia
  • Successioni
  • Proprietà
  • Casi Di Studio
  • Professionisti
  • Contatti
  • Studio Legale
  • Persona e Famiglia
  • Successioni
  • Proprietà
  • Casi Di Studio
  • Professionisti
  • Contatti
Sul licenziamento intimato prima dello scadere del termine di comporto – Commento alla sentenza delle SSUU n. 12568/2018 del 22/05/2018

Sul licenziamento intimato prima dello scadere del termine di comporto – Commento alla sentenza delle SSUU n. 12568/2018 del 22/05/2018

  • 28 Giugno 2018
  • comporto, efficacia, licenziamento

La Sentenza emessa dalle SSUU n 12568 del 22/05/2018 è molto interessante, perché ha sopito e risolto un’importate questione relativa al licenziamento del lavoratore per superamento del periodo di comporto, intimato prima dello scadere del termine dello stesso.

La pronuncia affronta il seguente quesito: se il licenziamento intimato prima dello scadere del termine di comporto sia inefficace oppure nullo.

La Giurisprudenza ha oramai stabilito che il licenziamento per superamento del periodo di comporto è una fattispecie autonoma, diversa dagli altri casi di licenziamento, quali quelli per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, potendo essere assimilato solo a quello per giustificato motivo oggettivo.

Infatti il licenziamento per superamento del periodo di comporto non presuppone un inadempimento contrattuale da parte del lavoratore, ma solo l’impossibilità a fornire la prestazione lavorativa al datore di lavoro, per una circostanza che va al di là della volontà dello stesso. Siamo di fronte ad un lavoratore malato che, malgrado il termine di comporto contrattuale concesso, non è ancora in grado di guarire e tornare a lavoro.

L’art 2110 cc stabilisce che il datore di lavoro ha diritto di recedere dal contratto di lavoro a norma dell’art 2118 c.c. decorso il periodo di malattia stabilito dalla legge, dagli usi o secondo equità (rectius superato il periodo di comporto del CCNL applicato).

Ma la norma codicistica non stabilisce la sorte del licenziamento intimato in violazione dell’art 2110 cc, ovvero prima dello spirare del periodo di comporto e, da qui, sorge la questione interpretativa.

La Giurisprudenza (ex multis Cass. 1657/93 e 9037/01) ha sempre considerato i licenziamenti intimati prima del superamento del periodo di comporto come inefficaci, fino all’effettivo spirare del periodo di comporto; tuttavia, la Cassazione si era sempre occupata solo di casi in cui la causa del licenziamento non era il superamento del periodo di comporto, ma aveva altro radicamento e il licenziamento era intimato in costanza di malattia.

Nel caso esaminato dalle SSUU, invece, il lavoratore è un bancario licenziato prima del superamento del periodo di comporto dalla banca datrice di lavoro, senza altra causa che non sia il superamento del comporto stesso.

La sentenza delle SSUU n 12568/18 del 22/05/2018 ha stabilito che il diritto alla salute del lavoratore deve essere tutelato e che la validità del recesso deve sussistere al momento in cui è intimato il licenziamento; in caso contrario, il licenziamento non può essere inefficace bensì nullo.

Infatti, non è possibile consentire la validità di un licenziamento senza causa al di fuori dei casi stabiliti dall’Ordinamento, quali il licenziamento del lavoratore in prova, il lavoratore domestico, il dirigente, il lavoratore ultrasessantenne che ha maturato il diritto alla pensione di vecchiaia.

Queste tipologie di licenziamenti sono le uniche in cui è consentito al datore di lavoro il diritto di libero recesso dal contratto di lavoro.

Pertanto, alla luce della recentissima interpretazione fornita dalle SSUU con la sentenza n 12568/2018 del 22/05/2018, in ordine al licenziamento del lavoratore per superamento del periodo di comporto si può dire che tale licenziamento, se intimato prima dello scadere del periodo di comporto, non può considerarsi mai nullo, bensì inefficace in quanto privo di causa.

Avv. Alessandro Gioia

0 Commenti

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Archivi
  • Maggio 2024
  • Gennaio 2023
  • Novembre 2021
  • Agosto 2021
  • Febbraio 2021
  • Maggio 2020
  • Aprile 2020
  • Ottobre 2019
  • Aprile 2019
  • Febbraio 2019
  • Gennaio 2019
  • Novembre 2018
  • Settembre 2018
  • Luglio 2018
  • Giugno 2018
Argomenti
adozione affidamento assegno assegno mantenimento casa cassazione contestazione convalida covid CURA ITALIA D.L. 18/2020 D.L. 28/2020 deposito telematico diritto di famiglia distanziamento sociale divorzio dpcm emergenza facebook famiglia figli figlio maggiorenne genitori indagini preliminari legittimità licenziamento mantenimento maternità surrogata matrimonio minorenni omosessuale PAS PEC processo da remoto processo penale processo telematico responsabilità responsabilità genitoriale sanzione separazione smaterializzazione del processo tribunale ordinario tribunale per i minorenni unioni civili virus

Gli effetti giuridici del matrimonio omosessuale contratto all’estero

Next thumb
Scroll
MartaDeSantis.com

Benvenuti. MartaDeSantis.com è il sito ufficiale dell’ Avv. Marta De Santis. Sul sito sono disponibili tutte le informazioni necessarie a stabilire un primo contatto, con l’obiettivo di fornire una descrizione utile a conoscere meglio chi siamo e cosa facciamo. Non esiti a contattarci per ogni richiesta o informazione.

Vai ai Contatti ...
CASI DI STUDIO
  • L’assegno di divorzio – Il punto sulla giurisprudenza 23 Maggio 2024
  • Due madri, due genitori 30 Gennaio 2023
  • Sul versamento dell’assegno di mantenimento periodico direttamente in favore del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente 28 Novembre 2021
  • Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sull’assegno di divorzio 19 Agosto 2021
Pagine Interne
  • Studio Legale
  • Persona e Famiglia
  • Successioni
  • Proprietà
  • Casi Di Studio
  • Professionisti
  • Contatti

@2016-2023 Studio Legale De Santis · Sede: Via C. Fracassini 46, Roma · Tel./Fax: +39 06 3265 2859 · Email: info@martadesantis.com