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Linee guida per i procedimenti di diritto di famiglia durante la fase di emergenza del Covid–19

Linee guida per i procedimenti di diritto di famiglia durante la fase di emergenza del Covid–19

  • 28 Aprile 2020
  • covid, diritto di famiglia, famiglia, virus

Ritenendo di fare cosa utile agli interessati, si pubblicano in allegato le linee guida adottate dal Consiglio Nazionale Forense per lo svolgimento dei procedimenti di separazione personale, divorzio, affidamento, mantenimento e diritto di visita dei minori nati al di fuori del matrimonio, per i quali è ancora prevista una sospensione delle udienze in Tribunale quanto meno sino al 30 giugno 2020, nel rispetto delle misure di distanziamento sociale imposte dall’emergenza sanitaria.

In sintesi, queste sono disposizioni:

  • Per i procedimenti di natura consensuale: si potrà depositare il ricorso in via telematica con istanza congiunta di trattazione scritta da parte dei legali e deposito almeno 24 ore prima dell’udienza virtuale di una dichiarazione personalmente sottoscritta dalle parti di rinunciare alla comparizione in udienza, di non volersi conciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso; a ciò seguirà il provvedimento di omologa delle condizioni di separazione, ovvero la sentenza di divorzio, ovvero il decreto collegiale negli altri casi previa trasmissione telematica per il parere del PM;
  • Per i procedimenti di natura contenziosa: posta l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione da parte del Presidente in sede di udienza presidenziale, si potranno celebrare le udienze con collegamento da remoto, previa comunicazione della disponibilità dei difensori delle parti, che si impegnano a comunicarla al Tribunale laddove ritengano che detta modalità sia compatibile con le esigenze della difesa.

Il magistrato, secondo il suo prudente apprezzamento, potrà rifiutare il ricorso alla suddetta modalità di celebrazione dell’udienza nei casi in cui la trattazione con udienza ordinaria si imponga per l’esigenza di valutare in modo più attento, per le coppie con figli di minore età, il profilo delle capacità genitoriali, soprattutto in presenza di problematiche personali eventualmente allegate da controparte o emergenti dagli atti. L’emergenza di tali ipotesi potrà essere segnalata dai difensori. Lo stesso dicasi con riferimento alle ipotesi in cui il magistrato ritenga che il suo intervento di mediazione sia indebolito e compromesso dalla celebrazione dell’udienza da remoto.

Per quanto concerne le modalità con cui avverranno le udienze da remoto, si rimanda alla lettura dell’allegato, di facile comprensione ed indubbiamente esaustivo.

Si auspica che con le modalità descritte si possa, seppur lentamente, restituire al diritto di famiglia la tutela che esso, per la sua delicatezza e peculiarità, merita più di ogni altro, soprattutto in un momento in cui le coabitazioni forzate hanno portato alla luce situazioni di debolezza individuale, di fragilità e anche di pericolo che non possono più rimanere sospese.

Restiamo a vostra disposizione per ogni chiarimento.

Avv. Marta De Santis

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