Le banche e gli intermediari finanziari devono essere in grado di percepire e quindi manifestare la qualità del credito del proprio “portafoglio impieghi”. La Banca d’Italia richiede pertanto se i singoli crediti fanno parte o meno delle attività deteriorate, in ottemperanza della normativa e degli obblighi di segnalazione di vigilanza.
La variabile di classificazione, da parte dell’intermediario segnalante, può pertanto assumere la qualifica di “credito deteriorato” oppure “non deteriorato”. Analogamente anche le normative di bilancio ed i principi contabili Ias/Ifrs, come le prescrizioni di Basilea, hanno previsto l’identificazione dei past due loan ovvero delle “attività deteriorate”, che sono suddivisibili in base al livello di patologia in esposizioni: “scadute o sconfinanti”, ristrutturate, incagliate e sofferenze.
Esposizioni che alla data di riferimento sono “scadute o sconfinanti” da oltre 90 giorni (ex 180 giorni) con carattere continuativo. Questa categoria di crediti deve “comprendere le esposizioni di cassa e quelle fuori bilancio, per le quali, per gli intermediari finanziari (ex art.107 del T.U.B), la Circolare n.217 qualifica le “attività deteriorate” in modo identico a quanto previsto per le banche (Circolare n.272 del 30 luglio 2008 “Matrice dei Conti” e successivi aggiornamenti).
Le esposizioni ristrutturate sono posizioni per le quali l’intermediario, a causa del deterioramento della situazione economica e finanziaria del debitore, acconsente a modificare le originarie condizioni contrattuali dando origine ad una perdita. Ciò avviene ad esempio a seguito del prolungamento di un finanziamento da tre a cinque anni, per il quale la banca subisce una riduzione degli interessi da incassare.
Le esposizioni incagliata sono le posizioni dei clienti che versano in una situazione di temporanea difficoltà di tipo economico, finanziario, gestionale, nella prospettiva che tale situazione possa essere superata in un congruo limite di tempo.
Sebbene la rapidità con cui si accumulano i crediti deteriorati si sia fortemente attenuata nel corso del 2015, la capacità degli intermediari di riequilibrare i propri bilanci in tempi ragionevoli dipende in modo rilevante dall’efficienza delle procedure di recupero.
Il protrarsi della crisi ha verosimilmente ridotto la capacità di valorizzare le attività delle imprese sul mercato, e le percentuali recuperate si sono ridotte per tutte le procedure. I recuperi sono conseguiti quasi integralmente entro cinque anni dall’avvio della liquidazione, a prescindere dalla durata e dal tipo di procedura giudiziaria (fallimenti, concordati preventivi o posizioni interessate prevalentemente da esecuzioni immobiliari). Questo risultato appare particolarmente importante perché delinea un divario tra il decorso formale delle procedure e la loro durata utile sotto il profilo dei risultati economici