LE SUCCESSIONI

La materia delle successioni per causa di morte riveste aspetti delicati sia umanamente che giuridicamente, posto che al lutto si sommano complesse problematiche di gestione della sfera patrimoniale, anche a prescindere da qualunque contenzioso tra eredi che, con l’assistenza preventiva di un professionista, il più delle volte può essere evitato.

Per tali motivi lo Studio Legale De Santis interviene prestando la propria assistenza sia prima del decesso, consigliando il testamento più equo e rispettoso delle quote dei futuri eredi, sia al momento dell’apertura della successione, in un percorso assistito sotto i più diversi profili.

L’assistenza prestata, sia in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, anche attraverso la collaborazione di Notai e Commercialisti di fiducia, riguarda gli adempimenti previsti per l’apertura della successione e l’accettazione o la rinuncia all’eredità, le divisioni ereditarie, l’individuazione delle quote ereditarie, l’individuazione della quota disponibile e di eventuali lesioni di legittima, la predisposizione di progetti divisionali, l’impugnazione di testamenti per invalidità o per lesione di quota di legittima, la consulenza e l’ assistenza nella redazione di testamenti e legati nonché di atti di donazione.

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L’art. 587 del codice civile definisce così il testamento: “Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse”.

Il testamento rappresenta l’unico strumento possibile per poter disporre dei propri beni dopo la morte ed è un atto personale, non può cioè essere redatto da terzi o da un rappresentante.

La libertà di disporre dei propri beni per testamento è totale solo in mancanza di familiari prossimi; se invece il testatore ha parenti stretti (coniuge, discendenti e, in mancanza, ascendenti), può disporre per testamento solo di una parte del proprio patrimonio.

La libertà del testatore è garantita dalle norme che vietano:

  • i “patti successori” (ogni disposizione successoria contenuta in un contratto o legata a disposizioni successorie di altri è nulla);
  • il ”testamento congiunto” (atto unico con il quale due persone dispongono in favore di un terzo);
  • il “testamento reciproco” (atto unico con il quale due persone dispongono dei propri beni in modo simmetrico, ovvero uno a favore dell’altro).

Il testamento può essere revocato in ogni momento, senza alcuna limitazione: nessuno può rinunciare alla facoltà di revoca e ogni clausola o condizione posta alla revocabilità è nulla.

Il testamento può assumere quattro diverse forme che di seguito si andranno brevemente ad illustrare.

TESTAMENTO OLOGRAFO

La forma del testamento olografo è la più semplice: è sufficiente che il testatore su un qualunque foglio rediga le disposizioni di ultima volontà scrivendole per intero, datandole e sottoscrivendole di suo pugno

Perché il testamento sia valido è necessario che rispetti alcuni requisiti:

1. l’autografia: il testamento deve essere interamente scritto di pugno dal testatore, cioè non deve contenere parti scritte a macchina o con il computer, oppure scritte da altre persone. Se il testamento non è autografo, è nullo;

2. la data: perché il testamento olografo sia valido deve essere datato, deve cioè contenere l’indicazione del giorno, del mese e dell’anno di redazione. Non è invece necessaria l’indicazione del luogo. La data è essenziale in quanto consente, in presenza di più testamenti, di stabilire quale sia l’ultimo, e quindi quale sia efficace. Fornisce inoltre un riferimento preciso utile nel caso in cui sia messa in dubbio la capacità di intendere e di volere del testatore. La mancanza della data comporta l’annullamento su istanza di chiunque vi abbia interesse;

3. La sottoscrizione: il terzo elemento sostanziale per la validità del testamento olografo è la presenza della firma al termine delle disposizioni. Naturalmente anche la firma deve essere di pugno del testatore. Di solito la firma consiste nel nome e nel cognome, ma è valida anche la firma con uno pseudonimo o con un vezzeggiativo, se la persona era conosciuta in quel modo. L’importante infatti è che la sottoscrizione renda possibile con certezza l’identificazione della persona che ha scritto il testamento La mancanza della sottoscrizione comporta la nullità del testamento.

Il testamento olografo può essere scritto su qualsiasi pezzo di carta o su un qualsiasi altro materiale sufficientemente durevole e può essere redatto anche in forma di lettera.

Il testamento potrà poi essere conservato da persona di fiducia, che, dopo la morte del testatore (ossia chi muore lasciando un testamento), è tenuto a presentarlo ad un notaio per la pubblicazione (articolo 620 c.c); il testamento potrà anche essere depositato dal testatore direttamente presso un notaio, nel qual caso la sua pubblicazione dovrà necessariamente avvenire a cura del Notaio che lo ha tenuto in custodia.

TESTAMENTO PUBBLICO

Per fare un testamento pubblico, è necessario recarsi presso un Notaio, ove, alla presenza di due testimoni, le volontà dichiarate dal testatore vengono scritte a cura del Notaio stesso. Nel nostro ordinamento giuridico il Notaio è l’unico pubblico ufficiale titolato a ricevere testamenti.

Il testamento deve indicare il luogo e la data del ricevimento e l’ora della sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal Notaio. Se il testatore non può firmare il testamento, o può farlo con molta difficoltà, deve dichiararne il motivo; tale motivo viene scritto dal Notaio nel verbale di ricevimento del testamento.

Il testamento pubblico è l’unica forma di testamento possibile per chi non sappia o non possa scrivere.

I testimoni devono avere i seguenti requisiti:

  1. non essere in nessun modo interessati all’atto;
  2. essere in grado di sottoscrivere l’atto;
  3. avere il pieno esercizio dei diritti civili;
  4. essere cittadini italiani, o stranieri residenti in Italia;
  5. non essere ciechi, o sordi, o muti;
  6. non essere parenti o affini del Notaio o del testatore in linea retta in qualunque grado, e in linea collaterale fino al terzo grado;
  7. non essere coniuge del Notaio o del testatore;
  8. essere maggiorenni.

Il testatore muto, sordo o sordomuto può fare testamento pubblico solo se sia presente un interprete, e se almeno uno dei testimoni conosce il linguaggio dei sordomuti.

Il testamento pubblico ricevuto secondo le modalità prescritte dalla legge, viene poi conservato dal Notaio e le volontà espresse vengono portate a conoscenza dei terzi dal Notaio solo alla morte del testatore.

TESTAMENTO SEGRETO

Il testamento segreto è un tipo di testamento assai poco frequente. Deve il suo nome al fatto che il Notaio e i testimoni ignorano il contenuto delle disposizioni espresse.

Detto testamento viene consegnato dal testatore già sigillato al Notaio o viene sigillato dal Notaio nel momento in cui lo riceve. La consegna deve avvenire alla presenza di due testimoni. Sull’involucro che sigilla il testamento si scrive l’atto di ricevimento, dando atto della consegna al Notaio e della dichiarazione che si tratta di un testamento segreto.

Il testamento segreto può essere interamente scritto di pugno dal testatore e sottoscritto in calce, ma è valido anche se scritto da terzi o a macchina, o con il computer, purché firmato in ogni mezzo foglio.

E’ valido anche se non reca alcuna data.

Se manca la redazione per iscritto, da parte del Notaio, delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell’uno o dell’altro, il testamento segreto è nullo.

Il testamento segreto può essere ritirato in ogni momento dal testatore dalle mani del Notaio presso il quale si trova. Il Notaio redige un verbale di restituzione che viene sottoscritto dal testatore, da due testimoni e dal Notaio.

TESTAMENTO SPECIALE

Oltre ai cosiddetti testamenti ordinari, che sono il testamento olografo, e i testamenti per atto di Notaio, cioè il testamento pubblico ed il testamento segreto, vi sono i “testamenti speciali”.

Si tratta di testamenti ai quali si può ricorrere in via straordinaria, quando sia impossibile effettuare un testamento ordinario.

I testamenti speciali sono caratterizzati da una estrema semplificazione delle formalità da rispettare; per contro la loro validità cessa decorsi tre mesi dalla cessazione delle condizioni eccezionali che hanno giustificato la redazione di un testamento speciale.

E’ possibile fare un testamento speciale solo qualora ricorrano le seguenti condizioni:

  1. Malattia, calamità e infortuni: se il testatore si trova in un luogo ove è diffusa una malattia contagiosa, oppure vi è una calamità naturale o un infortunio, il testamento è valido se ricevuto da un Notaio, dal giudice di pace dal sindaco o da un ministro di culto, in presenza di due testimoni di età non inferiore ai sedici anni. Il testamento è scritto da chi lo riceve ed è sottoscritto anche dal testatore e dai testimoni.
  1. Testamento a bordo di nave: durante un viaggio su nave il testamento può essere ricevuto dal comandante della nave stessa. Il testamento del comandante può invece essere ricevuto dal suo diretto subalterno. Il testamento ricevuto su nave, deve essere redatto in due originali alla presenza di due testimoni e deve essere sottoscritto dal testatore, da colui che lo riceve e dai due testimoni. Il testamento viene conservato tra i documenti di bordo, ovvero sul giornale nautico e sul ruolo d’equipaggio. Gli originali del testamento devono essere consegnati all’autorità locale marittima, al momento dell’approdo.
  1. Testamento a bordo di aeromobile: il testamento è ricevuto dal comandante alla presenza di un testimone, o quando possibile, di due testimoni. Per il resto valgono le disposizioni del testamento a bordo di nave.
  2. Testamento dei militari: il testamento dei militari e delle persone al seguito delle forze armate dello Stato può essere ricevuto da un ufficiale o da un cappellano militare, o da un ufficiale della Croce Rossa, o da un ufficiale dell’Associazione italiana dei cavalieri del sovrano Ordine di Malta, in presenza di due testimoni. Detto testamento deve essere sottoscritto dal testatore, da chi lo ha ricevuto e dai due testimoni. Il testamento deve poi essere trasmesso, nel più breve tempo possibile, al quartiere generale, che a sua volta lo invia al Ministero competente, il quale lo fa depositare presso l’archivio notarile del luogo dell’ultima residenza del testatore.

 


 

Si ricorda che la legge riserva al coniuge, ai discendenti e, in mancanza, agli ascendenti del de cuius una quota di eredità detta quota di legittima che, se lesa da disposizioni testamentarie ovvero da donazioni effettuate in vita, viene ricostituita attraverso l’azione di riduzione prevista dagli artt. 553 e ss. c.c., volta a far dichiarare invalidi (integralmente o parzialmente) gli atti, inter vivos o mortis causa, che hanno prodotto la lesione stessa.

Inoltre, il testamento può essere impugnato perché nullo ovvero annullabile.

Un testamento è da ritenersi nullo quando è contrario a norme imperative di legge, quando presenta dei difetti di forma che ne rendono incerta l’autenticità o quando è frutto di violenza fisica.

Esempio di nullità per difetto di forma: il testamento cosiddetto olografo che non è stato scritto interamente dal defunto di suo pugno oppure non è stato firmato.

Esempio di nullità perché contrario a norme imperative di legge: chi lascia in eredità il patrimonio alla figlia a condizione che sposi una persona da lui stesso designata; tale testamento lede una libertà fondamentale della persona e pertanto è nullo.

La possibilità di impugnare un testamento per nullità non ha limiti di tempo (azione imprescrittibile), fatti salvi gli effetti dell’usucapione.

Diverso è il caso del testamento lasciato da un soggetto ritenuto o dichiarato malato di mente o incapace di intendere e di volere oppure il caso di chi è stato ingannato o costretto.

In queste ipotesi il testamento è annullabile ma il termine per impugnarlo è di cinque anni che decorrono, nei casi di incapacità, dalla data di esecuzione del testamento (ad esempio da quando il notaio legge il testamento davanti agli eredi e procede alla distribuzione dei beni), mentre nel caso di inganno o costrizione dal giorno in cui tale circostanza viene scoperta.

In ogni caso, sia in caso di nullità che annullabilità, in mancanza di un accordo tra le parti, ci si deve rivolgere all’Autorità Giudiziaria con l’assistenza di un Legale.

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In mancanza di testamento o in presenza di un testamento che dispone solo di alcuni beni, si apre la successione legittima (per volontà di legge), che trova fondamento nella solidarietà del vincolo familiare.

La disciplina è contenuta negli artt. 565 e seguenti del Codice Civile.

Nella successione legittima l’eredità si devolve al coniuge, ai discendenti, ai genitori, agli ascendenti, ai collaterali entro il sesto grado e, da ultimo, in mancanza di parenti, allo Stato.

I parenti sono classificati in tre ordini successivi:

– discendenti;

– ascendenti, fratelli e sorelle;

– altri parenti collaterali fino al sesto grado.

All’interno di ciascun ordine, il grado prossimo esclude quello più lontano.

Più precisamente, al padre e alla madre succedono innanzitutto i figli in parti uguali senza alcuna distinzione tra naturali, legittimi o adottivi. Con essi concorre soltanto il coniuge. Pertanto, coniuge e figli escludono tutte le altre categorie di successibili.

Se non vi sono figli, succedono in loro luogo i  genitori o, in mancanza, gli ascendenti; ovviamente, l’ascendente più prossimo esclude quelli più remoti (ad es. il genitore esclude il nonno, il nonno esclude il bisnonno).

Se vi sono ascendenti di pari grado (ad es. un nonno materno e due nonni paterni) l’eredità si divide per metà a favore della linea materna e per metà a favore della linea paterna (nell’esempio di cui sopra, quindi, il nonno materno riceverà il doppio di ciascun nonno paterno).

Inoltre, nel caso in esame (mancanza di figli) i genitori o gli ascendenti concorrono, oltre che il con il coniuge, anche con i fratelli e/o sorelle del de cuius.

Quindi, ricapitolando:

– il coniuge e i figli escludono ogni altra categoria di successibili;

– i figli, anche da soli, ovvero nel caso in cui non vi sia l’altro coniuge/genitore superstite, ereditano l’intero patrimonio e non concorrono con nessuno;

– in mancanza di figli, il coniuge concorre con gli ascendenti o con i fratelli e/o le sorelle del de cuius o con gli uni e con gli altri se sono presenti entrambi;

– in mancanza di figli, ascendenti, fratelli e/o sorelle, il coniuge eredita l’intero patrimonio;

– in mancanza di coniuge e figli, gli ascendenti (genitori prima e ascendenti più remoti poi) concorrono con i fratelli e/o sorelle del de cuius

– in mancanza di coniuge, figli e ascendenti, i fratelli e/o le sorelle ereditano l’intero patrimonio;

– in mancanza di coniuge, figli e fratelli e/o sorelle (o loro discendenti), i genitori o, in mancanza, gli ascendenti ereditano l’intero patrimonio.

Da sottolineare che ai genitori e agli ascendenti è riservata una quota minima di eredità quando concorrono con i fratelli e/o le sorelle del de cuius e che i fratelli e le sorelle unilaterali (figli della stessa madre ma di diverso padre o figli dello stesso padre ma di madre diversa) conseguono la metà di quanto conseguono i germani (figli degli stessi genitori).

Infine, in mancanza delle categorie sopra richiamate, l’eredità si devolve ai parenti entro il sesto grado e, qualora non vi siano, allo Stato.

Si ricorda che all’interno della categoria degli eredi legittimi si colloca la più ristretta categoria dei legittimari, ovvero di coloro in favore dei quali la legge riserva una quota di eredità che non può essere lesa da disposizioni testamentarie, pena la loro impugnabilità; tali soggetti sono il coniuge, i figli e gli ascendenti (questi ultimi solo in assenza di figli). In altre parole, in presenza di un testamento, soltanto ad alcuni dei parenti sopra elencati, che coincidono con quelli più prossimi al de cuius, viene riservata una quota del patrimonio che non può in alcuna maniera essere sottratta in favore di altre persone.

La disciplina è dettata dagli artt. 536 – 552 del codice civile, che prevedono le varie ipotesi di concorrenza tra i soggetti legittimari e le quote a ciascuno di essi riservate.

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A norma dell’art. 769 c.c. “la donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione”.

Trattandosi di un contratto, l’accettazione del beneficiario è un elemento imprescindibile e finché l’accettazione non sia stata notificata al donante, sia questi che il donatario possono revocare la loro dichiarazione.

Gli elementi essenziali delineati dal legislatore sono:

  1. lo spirito di liberalità del donante, il c.d. animus donandi (elemento soggettivo), ossia la piena consapevolezza e volontà di determinare l’arricchimento altrui con depauperamento dei beni propri (non si verserebbe in tali ipotesi se, ad esempio, qualcuno agisse sotto pressioni di qualsiasi tipo).
  2. l’arricchimento del donatario, ossia l’incremento del patrimonio di quest’ultimo in conseguenza del correlativo depauperamento del donante (elemento oggettivo). Questo effetto si realizza sia quando il donante dispone di un diritto (donazione reale), sia quando assume nei confronti del donatario un’obbligazione (donazione obbligatoria), sia quando libera da un debito il donatario (donazione liberatoria, ammessa dalla maggior parte della dottrina e dalla giurisprudenza).

E’ necessario che il donante, se persona fisica, abbia la piena capacità di disporre (il negozio compiuto da un soggetto incapace di intendere e di volere è annullabile) e, se persona giuridica, sia autorizzato dall’atto costitutivo o dallo statuto.

In merito, invece, alla capacità di ricevere, il codice, in deroga alla disciplina generale sulla capacità giuridica, analogamente alle disposizioni per il testamento, statuisce che la donazione può essere fatta anche ai nascituri, pur se non ancora concepiti (art. 784 c.c.). In tal caso, l’accettazione viene fatta dai futuri genitori secondo le regole dettate dagli artt. 320 ed 321 c.c. e i beni vengono amministrati dal donante o dai suoi eredi, salvo diversa disposizione.

La donazione è atto personale che non ammette, quindi, rappresentanza, salvo la possibilità, per il solo donante, di una procura speciale attraverso la quale conferire a un terzo l’incarico di designare il donatario tra una categoria di soggetti (persone fisiche o giuridiche) o di cose indicate dallo stesso (art. 778 c.c.).

La donazione, che può avere ad oggetto qualunque bene presente nel patrimonio del donante, è un negozio solenne: deve essere fatta per atto pubblico (notarile) e alla presenza irrinunciabile di due testimoni; unica eccezione è rappresentata dalle donazioni di modico valore (o manuali) in cui al requisito della solennità si sostituisce la trasmissione materiale del possesso attraverso la consegna.

Oltre agli elementi essenziali elencati, analogamente agli altri contratti, anche per la donazione trovano applicazione gli elementi accidentali della condizione, del termine e del modo. In particolare, la condizione può essere risolutiva (come nel caso della condizione di reversibilità ex art. 791 c.c. che stabilisce il ritorno dei beni al donante in caso di premorienza del donatario) e sospensiva (subordinando il prodursi dell’efficacia al verificarsi di un evento futuro, come nella fattispecie della condizione sospensiva mista della donazione obnuziale, subordinata al verificarsi del matrimonio).

Quanto al termine, sulla base dell’ordinaria disciplina in tema di contratti, il donante può apporre un termine iniziale (a partire dal quale la donazione avrà efficacia) o finale (fino al quale la donazione avrà efficacia).

La donazione, infine, può essere gravata da un onere o modo (c.d. “donazione modale”) a carico del donatario, il quale, tuttavia ex art. 793 c.c., non è tenuto al suo adempimento oltre i limiti del valore della cosa donata. In caso di onere illecito o impossibile, lo stesso si intende come non apposto, rendendo tuttavia nulla la donazione laddove abbia costituito il solo motivo determinante.

La legge prevede, infine, che la donazione possa essere revocata in presenza di due gravi motivi: l’ingratitudine del donatario e la sopravvenienza di figli (art. 800 c.c.).

È attivabile su iniziativa unilaterale del donante (trattasi di diritto potestativo di togliere efficacia alla donazione nei casi da essa previsti, non occorre alcuna dichiarazione del donatario).

Fanno eccezione le donazioni remuneratorie e quelle effettuate in riguardo di un determinato matrimonio, che sono irrevocabili (art. 805 c.c.).

Si ricorda che le donazioni sono soggette all’azione di riduzione, disciplinata dagli artt. 533 ss. del codice civile e all’azione di restituzione, disciplinata dagli artt. 561 ss. del codice civile.

Ciò vuol dire che se le donazioni effettuate in vita dal de cuius abbiano leso la quota di legittima, ossia la quota del patrimonio del defunto che per legge spetta al coniuge, ai figli o ai loro discendenti e, in mancanza, agli ascendenti, i legittimari possono chiedere giudizialmente la riduzione degli atti che hanno prodotto la lesione stessa.

Per accertare la lesione, si deve calcolare il valore dei beni del de cuius al momento dell’apertura della successione e sommare alla massa così ottenuta il valore dei beni di cui questi abbia disposto in vita a titolo di donazione.

Sommando relictum a donatum si ottiene il valore della “massa fittizia”, cioè l’importo sul quale si calcolano la quota disponibile e la quota di legittima; quest’ultima rappresenta la quota del patrimonio ereditario necessariamente riservata ai legittimari.

Al fine di assicurare che la quota di legittima sia effettivamente acquisita dai legittimari, il codice civile (artt. 553-564 c.c.) prevede delle azioni, tra loro connesse e consequenziali (azione di riduzione e restituzione), dirette alla reintegrazione della quota riservata ai legittimari, se intaccata da disposizioni testamentarie o da donazioni lesive effettuate in vita dal de cuius (sia di beni mobili, sia di immobili).

Vediamo in sintesi le due azioni:

  1. AZIONE DI RIDUZIONE: azione personale che rende inefficaci le donazioni (o le disposizioni testamentarie) compiute dal de cuiusin pregiudizio delle ragioni del legittimario;
  2. AZIONE DI RESTITUZIONE: se e solo se il legittimario, vittorioso nell’azione di riduzione, non trova capienza nel patrimonio di chi per donazione (o testamento) ha ricevuto beni per valore superiore alla quota disponibile, egli può rivolgersi all’attuale proprietario dei beni donati e pretenderne la restituzione.

Le donazioni effettuate in vita dal defunto si possono ridurre solo se il legittimario escluso o leso non trova di che soddisfare il suo diritto su quanto il de cuius ha lasciato alla sua morte.

Infatti, qualora si agisca in riduzione, innanzitutto si riducono le disposizioni testamentarie che eccedono la quota di cui il defunto poteva disporre, successivamente si riducono le donazioni partendo dall’ultima che ha provocato la lesione e via via risalendo a quelle precedenti.

L’azione di riduzione può essere esercitata solo dopo la morte del de cuius; il futuro legittimario non può rinunciare a tale diritto finché vive il donante, né con dichiarazione espressa, né prestando il proprio assenso alla donazione (art. 557 c.c.).

L’azione di riduzione è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale. Secondo giurisprudenza costante, se la lesione del legittimario deriva da donazione il termine di prescrizione decorre dalla data di apertura della successione (da ultimo, Cass. 20644/2004). Solo da questo momento, infatti, può essere fatto valere, ai sensi dell’art. 2935 c.c., il diritto del legittimario a vedersi riconosciuta la propria quota di legittima.

L’azione di riduzione può estinguersi, oltre che per prescrizione, anche per rinuncia del legittimario. L’avente diritto alla quota di legittima, infatti, una volta intervenuta la morte del donante, può rinunciare ad intraprendere l’eventuale azione di riduzione.

Si segnala che, nell’ottica di approntare una maggior tutela agli acquirenti di beni di provenienza donativa, la Legge n. 80/2005 (in vigore dal 15 maggio 2005) ha introdotto alcune significative novità che di seguito si andranno brevemente ad illustrare.

1. l’azione di restituzione (azione reale conseguente all’azione di riduzione) può essere esperita dal legittimario leso o escluso solo se non sono decorsi 20 anni dalla donazione. Qualora i 20 anni siano invece trascorsi, non vi è alcun rimedio per il legittimario vittorioso nell’azione di riduzione, se il patrimonio del donatario è incapiente per soddisfare i crediti del legittimario stesso;

2. se l’azione di riduzione è domandata dopo 20 anni dalla trascrizione della donazione (e il bene viene recuperato), le ipoteche e i pesi (ad es. l’usufrutto) restano efficaci, fermo però restando “l’obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni” (art. 561 c.c.), e sempre che la domanda di riduzione sia stata proposta entro 10 anni dall’apertura della successione; se, invece, l’azione di riduzione viene esperita entro 20 anni dalla donazione e risulta vittoriosa il bene recuperato dal legittimario rimane libero da pesi e ipoteche (c.d. effetto purgativo dell’azione di riduzione);

3. affinché il termine di 20 anni dalla donazione non pregiudichi i diritti degli stretti congiunti del donante e la sua decorrenza sia quindi sospesa, è consentita al coniuge e ai parenti in linea retta (art. 563 c.c., come modificato dalla L. 80/2005) la c.d. opposizione stragiudiziale alla donazione : essi possono infatti notificare al donatario e ai suoi aventi causa e trascrivere nei pubblici registri un atto stragiudiziale ( cioè non proposto avanti al giudice) di opposizione alla donazione. In tale modo è sospeso il termine ventennale previsto per la donazione; l’opposizione perde effetto se non viene rinnovata prima che siano trascorsi 20 anni.

Fermo restando quindi il limite di prescrizione decennale, la L. 80/2005 ha introdotto un nuovo ed ulteriore termine ventennale, decorrente dalla trascrizione della donazione, entro il quale il legittimario può esercitare l’azione di riduzione per ottenere la restituzione dei beni donati. Trascorsi 20 anni dalla donazione, infatti, il legittimario che non trovi nel donatario un patrimonio sufficiente a ripristinare la propria quota di legittima, non può avanzare più alcuna pretesa nei confronti di un eventuale terzo cui sia pervenuto il bene dal donatario.

La nuova disposizione agevola così la circolazione dei beni oggetto di donazione sui quali i legittimari lesi non possono più avanzare pretese nei confronti di terzi, se sono decorsi 20 anni dalla donazione e se non è intervenuta opposizione stragiudiziale alla donazione.

L’opposizione alla donazione era un atto sconosciuto nel diritto vigente e rappresenta la soluzione offerta dal legislatore alla minore tutela riconosciuta al legittimario.

Se prima della riforma, infatti, il legittimario per poter esperire l’azione di riduzione verso atti donativi compiuti in vita dal de cuius e lesivi della sua quota di legittima era soggetto esclusivamente al termine di prescrizione decennale che scattava dalla data di apertura della successione, in seguito alle novità della L. 80/2005 il legittimario si ritrova a dover fare i conti con l’ulteriore termine di 20 anni decorrente dalla donazione, decorso il quale egli potrebbe sì risultare vittorioso nell’azione di riduzione ma potrebbe non accedere alla successiva azione di restituzione.

Va sottolineato che l’eventuale rinuncia al diritto di opposizione, che permette il decorso del termine di 20 anni, non significa mai rinuncia all’azione di riduzione. Resta infatti fermo il divieto secondo cui i legittimari non possono rinunciare all’azione di riduzione finché vive il donante (art. 557 c.c.).

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