
Sulla ripartizione di competenza tra Tribunale Ordinario e Tribunale per i Minorenni.
- 7 Febbraio 2021
- affidamento, divorzio, figli, minorenni, responsabilità genitoriale, separazione, tribunale ordinario, tribunale per i minorenni
La Corte d’Appello di Roma, sezione persona e famiglia, con un decreto emesso il 19 gennaio 2021, in accoglimento delle ragioni spiegate dal ricorrente con il patrocinio della sottoscritta, ha confermato la competenza esclusiva del Tribunale Ordinario sui procedimenti volti a dichiarare la sospensione e/o la decadenza dalla responsabilità genitoriale (artt. 330 e 333 codice civile) ogniqualvolta tra i genitori penda già un giudizio di separazione o divorzio.
Il punto più significativo del provvedimento della Corte d’Appello è quello in cui viene sottolineato come il suddetto principio valga anche laddove l’istanza in primo grado sia stata avanzata dal Pubblico Ministero e, dunque da un soggetto terzo rispetto alle parti in causa (i genitori).
“… al riguardo, inoltre, il più recente e condivisibile orientamento giurisprudenziale ha chiarito che: “è costante la giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Cass. civ. sez. VI-1 n. 1866 del 23 gennaio 2019) anche con riguardo alla questione se l’identità delle parti cui fa riferimento l’art. 38 non consenta comunque al Procuratore della Repubblica presso i tribunali minorili, anche nel corso dei giudizi di separazione, di proporre ricorso al Tribunale per i minorenni diretto all’emanazione dei provvedimenti de potestate di cui ai citati artt. 330 e segg. del codice civile e al Tribunale minorile di provvedere su tali istanze. Si è evidenziato al riguardo (cfr. Cass. civ. sez. VI-1 n. 432 del 14 gennaio 2016; n. 7160 del 12 aprile 2016 e n. 15104 del 19 giugno 2017) che, nell’interpretazione della novella dell’art. 38, è irrilevante la diversità delle parti tra le quali vertono i due procedimenti, avuto riguardo alla necessaria partecipazione del pubblico ministero al giudizio di separazione, sia pure con poteri di impulso più limitati di quelli accordatigli dalla legge nel procedimento minorile nonché alla inevitabile incidenza delle misure richieste dagli artt. 330 e 333 sul regime dell’affidamento della prole, anche esso oggetto di discussione tra i coniugi. Proprio tale incidenza giustifica l’attribuzione della competenza al tribunale ordinario, prevista dal secondo periodo dell’art. 38, primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile, in deroga a quella di carattere generale contemplata dal primo periodo 5 della medesima disposizione, quale espressione del principio di concentrazione delle tutele che consente una migliore trattazione dei procedimenti riguardanti i minori realizzando così il principio di derivazione sovranazionale ed eurounitaria della tutela, in tutti i procedimenti che lo riguardano, del miglior interesse del minore. Nella logica del legislatore che ha innovato la disposizione dell’art. 38 è anche insita, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. civ. sez. VI-1 n. 1349 del 26 gennaio 2015) la considerazione per cui, sia nell’uno che nell’altro giudizio le parti in senso formale e sostanziale (ovvero i genitori) sono le stesse, dal momento che nella loro sfera personale e giuridica ricadono gli effetti dei provvedimenti adottati mentre il pubblico ministero minorile può trovare un sistema di raccordo con l’omologo ufficio presso il tribunale ordinario per garantire il pieno esercizio del potere di impulso affidato al pubblico ministero nelle questioni concernenti i minori (Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 2073 del 30/01/2020)”.
Essendo pacifico, nel caso in esame, che, allorquando il PMM propose il ricorso conclusosi con il provvedimento impugnato, tra le parti fosse già pendente il giudizio di divorzio, nessun dubbio poteva residuare in ordine alla fondatezza dell’eccezione d’incompetenza del Tribunale minorile, formulata dal reclamante, in favore del Tribunale Ordinario, di fronte al quale era già pendente il giudizio di divorzio incardinato tra le parti ed al quale spettano gli eventuali provvedimenti limitativi o ablativi dell’esercizio della responsabilità genitoriale.
Inoltre, la Corte, stante le ragioni di urgenza sottese al caso in esame, con una decisione caratterizzata da una forte volontà di protezione del minore e non fermandosi di fronte al principio di natura processuale affermato, entrava nel merito della contesa e, rilevata l’infondatezza dei presupposti sui quali era stato basato il provvedimento ablativo, ne disponeva l’immediata revoca.
Avv. Marta De Santis
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