Sede

Via C. Fracassini 46, Roma

Telefono

+39 06 3265 2859

Email

info@martadesantis.com

  • Studio Legale
  • Persona e Famiglia
  • Successioni
  • Proprietà
  • Casi Di Studio
  • Professionisti
  • Contatti
  • Studio Legale
  • Persona e Famiglia
  • Successioni
  • Proprietà
  • Casi Di Studio
  • Professionisti
  • Contatti
Sulla divisione della casa familiare in comproprietà tra gli ex coniugi.

Sulla divisione della casa familiare in comproprietà tra gli ex coniugi.

  • 10 Gennaio 2019
  • casa, comproprietà, divorzio, famiglia, figli

Con l’Ordinanza n. 33069/2018, pubblicata il 20 dicembre 2018, la Corte di Cassazione, II° Sezione Civile, ha confermato il proprio consolidato orientamento affermando che l’assegnazione in godimento della casa familiare in favore dell’ex coniuge convivente con i figli non può essere considerata in occasione della divisione dell’immobile in comproprietà tra gli ex coniugi al fine di determinare il valore di mercato del bene, qualora l’immobile venga attribuito al coniuge titolare del diritto al godimento stesso.

Diversamente, si realizzerebbe una indebita locupletazione in favore del coniuge assegnatario dell’immobile, dato che questi, dopo la divisione, potrebbe alienare il bene a terzi senza alcun vincolo e per il prezzo integrale.

La questione nasce dal fatto che, come noto, un immobile occupato (in virtù di un contratto di locazione, di un diritto di usufrutto o di un provvedimento giudiziale che ne attribuisce il godimento al genitore convivente con i figli) subisce una notevole decurtazione del valore di mercato in ipotesi di vendita a terzi e ciò a causa della sua indisponibilità di fatto. L’acquirente, infatti, non avrà alcuna possibilità di disporre del bene sino alla scadenza del diritto dell’occupante ad abitarlo (scadenza diversa a seconda della natura del diritto).

Orbene, di tale decurtazione non può tenersi conto nell’ipotesi che la compravendita abbia luogo tra gli ex coniugi comproprietari del bene quando sia l’ex coniuge che vive già nell’immobile (in virtù di provvedimento giudiziale emesso in sede di separazione o di divorzio) ad acquistare la quota del 50% dell’altro e, pertanto, ricorrendo tale circostanza, il bene andrà stimato al valore di mercato senza alcuna decurtazione.

Quanto sopra deriva dal fatto che nella persona del coniuge affidatario o collocatario dei figli si riunisce il diritto di abitare nella casa familiare – che perciò si estingue automaticamente – e il diritto dominicale sull’intero immobile, che rimane privo di vincoli, sicché, dopo la divisione, il coniuge divenuto proprietario esclusivo del bene potrà venderlo a pieno prezzo di mercato.

Pertanto, in sede di valutazione economica del bene “casa familiare” nel giudizio di scioglimento della comunione, il diritto di abitazione conseguente al provvedimento di assegnazione non deve influire in alcun modo sulla determinazione del conguaglio dovuto all’altro coniuge.

Avv. Marta De Santis

0 Commenti

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Archivi
  • Febbraio 2021
  • Maggio 2020
  • Aprile 2020
  • Ottobre 2019
  • Aprile 2019
  • Febbraio 2019
  • Gennaio 2019
  • Novembre 2018
  • Ottobre 2018
  • Settembre 2018
  • Agosto 2018
  • Luglio 2018
  • Giugno 2018
  • Maggio 2018
Argomenti
affidamento agenzia alienazione assegno assegno mantenimento casa cassazione cellulare chat comporto comproprietà contestazione covid divorzio efficacia emergenza entrate estero facebook famiglia fattura fattura elettronica fatturazione figli gay genitori licenziamento mantenimento matrimonio omosessuale parentale PAS patrimonio PEC prove responsabilità riconoscimento sanzione scioglimento separazione sms telefonino unione civile virus whatsapp

Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture

Previous thumb

Sul diritto a percepire l’assegno di mantenimento in caso di instaurazione di convivenza more uxorio da parte dell’avente diritto.

Scroll
MartaDeSantis.com

Benvenuti. MartaDeSantis.com è il sito ufficiale dell’ Avv. Marta De Santis. Sul sito sono disponibili tutte le informazioni necessarie a stabilire un primo contatto, con l’obiettivo di fornire una descrizione utile a conoscere meglio chi siamo e cosa facciamo. Non esiti a contattarci per ogni richiesta o informazione. Il primo incontro in sede, di natura conoscitiva, è sempre gratuito e senza impegno.

Vai ai Contatti ...
CASI DI STUDIO
  • Sulla ripartizione di competenza tra Tribunale Ordinario e Tribunale per i Minorenni. 7 Febbraio 2021
  • Il processo penale ai tempi del Cornavirus. 4 Maggio 2020
  • Linee guida per i procedimenti di diritto di famiglia durante la fase di emergenza del Covid–19 28 Aprile 2020
  • Il diritto di visita del genitore non collocatario ai tempi dell’emergenza Covid-19. 4 Aprile 2020
Pagine Interne
  • Studio Legale
  • Persona e Famiglia
  • Successioni
  • Proprietà
  • Casi Di Studio
  • Professionisti
  • Contatti
Tweets
  • #assegnodivorzio#news Revocato l’assegno di divorzio ad una moglie di 46 anni in buono stato di salute poiché idone… https://t.co/KoyQUon9C611 Febbraio 2021 - 11:01
  • #cortedicassazione#news#pedone Il conducente di un veicolo è tenuto ad osservare in prossimità delle strisce la mas… https://t.co/TxPMU6EaKH11 Febbraio 2021 - 10:55
  • La Cassazione civile con #ordinanza 8816 del 2020 chiarisce che il mantenimento del figlio è sempre dovuto dal mome… https://t.co/H2xxaGybkM18 Maggio 2020 - 09:44

@2016-2021 Studio Legale De Santis · Sede: Via C. Fracassini 46, Roma · Tel./Fax: +39 06 3265 2859 · Email: info@martadesantis.com