Sede

Via C. Fracassini 46, Roma

Telefono

+39 06 3265 2859

Email

info@martadesantis.com

  • Studio Legale
  • Persona e Famiglia
  • Successioni
  • Proprietà
  • Casi Di Studio
  • Professionisti
  • Contatti
  • Studio Legale
  • Persona e Famiglia
  • Successioni
  • Proprietà
  • Casi Di Studio
  • Professionisti
  • Contatti

L’assegno di divorzio – Il punto sulla giurisprudenza

  • 23 Maggio 2018
  • cassazione, divorzio, matrimonio, responsabilità

E’ trascorso ormai un anno dalla pubblicazione della nota sentenza n. 11504 del 10 maggio 2017, con cui la Corte di Cassazione, I^ Sezione Civile, ha rivoluzionato il tradizionale criterio di determinazione del diritto al riconoscimento dell’assegno divorzile in capo all’ex coniuge economicamente più debole.

La sentenza in esame, superando il consolidato criterio della conservazione del medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ha affermato che il diritto a percepire l’assegno divorzile sussiste solo se il coniuge richiedente è privo di mezzi adeguati ed impossibilitato a procurarseli per ragioni oggettive, a prescindere da ogni comparazione con i redditi dell’altro coniuge e con il pregresso tenore di vita.

La Corte ha precisato in proposito che, al fine di valutare se il coniuge versi o meno in una condizione di obiettiva indipendenza economica, occorre far riferimento ad una serie di indicatori sociali, quali: il possesso di redditi di qualsiasi specie e/o natura, la proprietà di cespiti mobiliari e/o immobiliari, le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all’età, alle competenze professionali, alla situazione occupazionale dell’area geografica di appartenenza, etc.) e la disponibilità stabile di una casa di abitazione.

Quanto sopra alla luce del principio di auto responsabilità economica del singolo individuo – che torna ad essere tale dopo il definitivo scioglimento del vincolo coniugale – e per arginare il fenomeno, purtroppo diffuso, delle rendite parassitarie in favore di giovani donne che, concludendo un “buon matrimonio” hanno risolto per tutta la vita il problema del loro personale sostentamento.

Orbene, nell’anno che ci separa dalla pubblicazione dell’innovativa sentenza, si sono registrate nei Tribunali di merito pronunce ondivaghe che, nel tentativo di colmare le lacune interpretative della nuova impostazione ed il venir meno del tenore di vita quale parametro di riferimento, hanno fissato i criteri più disparati per la valutazione della sussistenza o meno in capo al coniuge richiedente di un’obiettiva condizione di indipendenza economica.

A titolo esemplificativo, si riportano di seguito alcune recenti e significative pronunce.

Il Tribunale di Matera, con una lunga ed articolata sentenza resa il 7.03.2018, dopo aver espressamente aderito al nuovo orientamento della Corte di Cassazione precisando che “se la funzione dell’assegno come appare corretto ritenere secondo la costante giurisprudenza è assistenziale …. allora il parametro di riferimento per stabilire l’adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge più debole non può più essere quello della ricchezza dell’altro coniuge, bensì la condizione oggettiva del coniuge più debole, che deve essere tale da non poter vivere un’esistenza dignitosa”, ha individuato il livello minimo di “mezzi adeguati” al di sotto del quale, pur in presenza di redditi personali, si possa prevedere un assegno divorzile “integrativo”, nell’importo dell’assegno sociale, che ammonta, oggi, ad euro 453,00 mensili. Secondo tale pronuncia, il succitato valore funge da parametro minimo, ma va poi corretto sulla base dei criteri di determinazione indicati nella prima parte del sesto comma dell’art. 5 della Legge sul divorzio e ben può essere variato: 1) in aumento – e comunque sempre nei limiti di un’ottica assistenziale – se sulla base dei redditi  e delle condizioni rispettive dei coniugi, nonché attesi gli altri criteri, l’importo appare troppo basso; 2) in diminuzione, se il reddito dell’altro coniuge si limiti anch’esso, ad esempio, ad un assegno o ad una pensione sociale o di invalidità (ipotesi tutt’altro che infrequente).

Il tutto previa verifica dell’impossibilità di procurarsi autonomamente, per ragioni oggettive, i mezzi adeguati di sussistenza, ad esempio per la necessità di dedicarsi con continuità all’assistenza di due figli minori handicappati, oppure perché per l’età della persona non è più possibile il suo reinserimento nel mondo del lavoro, o perché la stessa soffre di un handicap fisico o infine per la mancanza totale di offerta lavorativa nella zona di residenza.

Il Tribunale di Palermo, con sentenza pubblicata il 12.05.2017, dando atto della recente evoluzione interpretativa dell’art. 5, comma 6 della Legge sul divorzio e della conseguente necessità di stabilire solo se il richiedente sia o meno economicamente indipendente, ha riconosciuto in capo alla ex moglie il diritto all’assegno divorzile alla luce dell’età della donna (oltre 50 anni), del significativo lasso temporale trascorso dal momento di cessazione dell’impiego (risalente al 2010), delle condizioni del mercato del lavoro e della mancanza di una stabile disponibilità della casa di abitazione. Detto assegno veniva individuato in un importo tale da assicurare al coniuge beneficiario solamente l’indipendenza economica, proprio perché, come precisato dal Tribunale, la funzione di tale assegno è esclusivamente assistenziale e non quella di riequilibrare le condizioni economiche degli ex coniugi.

Il Tribunale di Torino, con decreto del 23.10.2017, nonostante il forte divario reddituale tra gli ex coniugi (il marito svolgeva la professione di medico chirurgo e la moglie di infermiera), ha revocato l’assegno di divorzio riconosciuto all’ex moglie in considerazione dell’accertata sussistenza in capo all’avente diritto di tutti gli indicatori di autosufficienza economica, quali: il reddito da lavoro, la capacità lavorativa piena non diminuita da alcuna patologia, la proprietà di immobili – seppure pro quota –  e la detenzione qualificata della casa di abitazione.

Il Tribunale di Roma, con sentenza resa in data 21.07.2017, pur richiamando il nuovo orientamento giurisprudenziale, ne ha mitigato gli effetti affermando che “la rilevanza ermeneutica dello stile di vita pregresso, come si è detto, è destinata ad essere fortemente se non del tutto ridimensionata nella valutazione del diritto all’assegno; resta però il fatto che nel considerare le esigenze minime che possono e devono essere salvaguardate in virtù della solidarietà post coniugale, occorre avere riguardo anche alla posizione sociale dell’avente diritto (elemento cui fanno richiamo persino le disposizioni che regolano l’obbligo agli alimenti – art. 438 c.c.)” e riconoscendo in capo alla moglie, pur percettrice di reddito da lavoro dipendente, il diritto ad un contributo al suo sostentamento per avere essa “comunque scontato in qualche modo gli anni in cui, per seguire le esigenze di carriera del marito, si era trovata nella necessità di lasciare il proprio posto di lavoro: se non altro in termini di minore sicurezza della attuale posizione lavorativa che si articola oggi in una serie di contratti a tempo determinato anziché come in precedenza in uno stabile inquadramento”.

Lo stesso Tribunale di Roma, con altra e successiva sentenza (n. 18520/2017) pubblicata in data 2.10.2017, ha riconosciuto alla ex moglie il diritto alla corresponsione dell’assegno divorzile nonostante la stessa percepisse un reddito mensile di circa € 1.000,00 a titolo di contributo AGEA per dei boschi siti in Sicilia, fosse proprietaria di beni immobili per un valore stimato dal C.T.U. di euro 1.827.000,00 e disponesse di un fondo pensione, oltre che di una significativa somma di denaro sul proprio conto corrente bancario.

La predetta sentenza veniva motivata con il rilevante divario economico tra i coniugi che in alcun modo avrebbe consentito alla ex moglie, ove non colmato mediante l’assegno in questione, di mantenere il medesimo elevato tenore di vita goduto della famiglia durante la convivenza coniugale. Tale valutazione veniva effettuata alla luce dell’età della donna (55 anni), che non aveva svolto attività lavorativa in costanza di matrimonio per essersi dedicata alla brillante carriera del marito e che, dunque, veniva reputata priva di effettive e concrete possibilità di lavoro dopo la cessazione dell’unione coniugale.

V’è da dire che la Corte di Cassazione, prima sezione civile, con alcune pronunce successive a quella riportata all’inizio del presente articolo, (cfr. Cass. n. 2042 e 2043 del 2018), pur richiamando e approvando espressamente il nuovo orientamento sull’utilizzazione del parametro dell’autosufficienza economica nella fase dell’an debeatur, ha precisato che l’autosufficienza è una nozione relativa, da individualizzare con riferimento al caso concreto (nel senso che non si può parlare di un livello di autosufficienza unitario), sottolineando come sia opportuno escludere “pericolosi automatismi”, quali ad esempio multipli della pensione sociale o simili, per evitare di rendere le situazioni di autosufficienza economica tutte uguali.

Quindi, secondo tale successiva impostazione, l’autosufficienza sarebbe parametro da esaminare non in senso oggettivo e universale (come sembra dire la sentenza n. 11504/2017), ma sempre in senso soggettivo e quindi relativo e personale, consentendo anche aumenti dell’assegno basati sugli altri elementi indicati dall’art. 5 della legge sul divorzio, pur nella misura strettamente necessaria a perseguire lo scopo di garantire alla parte più debole un’esistenza libera e dignitosa, con esclusione di ogni possibile locupletazione basata sul tenore di vita in precedenza goduto.

Alla luce della mancata adozione da parte di Tribunali di merito di orientamenti condivisi e univoci, la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, davanti alle quali si è tenuta in data 10 aprile 2018 l’udienza pubblica.

Si è ad oggi ancora in attesa della pronuncia sulla questione che, si auspica da più parti, possa fare definitivamente chiarezza sui principi cui devono attenersi i Tribunali di merito nel riconoscimento e nella quantificazione dell’assegno di divorzio.

Avv. Marta De Santis

0 Commenti

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Archivi
  • Febbraio 2021
  • Maggio 2020
  • Aprile 2020
  • Ottobre 2019
  • Aprile 2019
  • Febbraio 2019
  • Gennaio 2019
  • Novembre 2018
  • Ottobre 2018
  • Settembre 2018
  • Agosto 2018
  • Luglio 2018
  • Giugno 2018
  • Maggio 2018
Argomenti
affidamento agenzia alienazione assegno assegno mantenimento casa cassazione cellulare chat comporto comproprietà contestazione covid divorzio efficacia emergenza entrate estero facebook famiglia fattura fattura elettronica fatturazione figli gay genitori licenziamento mantenimento matrimonio omosessuale parentale PAS patrimonio PEC prove responsabilità riconoscimento sanzione scioglimento separazione sms telefonino unione civile virus whatsapp

Sul licenziamento intimato prima dello scadere del termine di comporto - Commento alla sentenza delle SSUU n. 12568/2018 del 22/05/2018

Next thumb
Scroll
MartaDeSantis.com

Benvenuti. MartaDeSantis.com è il sito ufficiale dell’ Avv. Marta De Santis. Sul sito sono disponibili tutte le informazioni necessarie a stabilire un primo contatto, con l’obiettivo di fornire una descrizione utile a conoscere meglio chi siamo e cosa facciamo. Non esiti a contattarci per ogni richiesta o informazione. Il primo incontro in sede, di natura conoscitiva, è sempre gratuito e senza impegno.

Vai ai Contatti ...
CASI DI STUDIO
  • Sulla ripartizione di competenza tra Tribunale Ordinario e Tribunale per i Minorenni. 7 Febbraio 2021
  • Il processo penale ai tempi del Cornavirus. 4 Maggio 2020
  • Linee guida per i procedimenti di diritto di famiglia durante la fase di emergenza del Covid–19 28 Aprile 2020
  • Il diritto di visita del genitore non collocatario ai tempi dell’emergenza Covid-19. 4 Aprile 2020
Pagine Interne
  • Studio Legale
  • Persona e Famiglia
  • Successioni
  • Proprietà
  • Casi Di Studio
  • Professionisti
  • Contatti
Tweets
  • #assegnodivorzio#news Revocato l’assegno di divorzio ad una moglie di 46 anni in buono stato di salute poiché idone… https://t.co/KoyQUon9C611 Febbraio 2021 - 11:01
  • #cortedicassazione#news#pedone Il conducente di un veicolo è tenuto ad osservare in prossimità delle strisce la mas… https://t.co/TxPMU6EaKH11 Febbraio 2021 - 10:55
  • La Cassazione civile con #ordinanza 8816 del 2020 chiarisce che il mantenimento del figlio è sempre dovuto dal mome… https://t.co/H2xxaGybkM18 Maggio 2020 - 09:44

@2016-2021 Studio Legale De Santis · Sede: Via C. Fracassini 46, Roma · Tel./Fax: +39 06 3265 2859 · Email: info@martadesantis.com